top of page

Commento a Cass., Sez. 1 Civile, ordinanza n. 23946 del 24 giugno 2026

paolonoceti
1 giorno fa
Tempo di lettura: 5 min

Spese stradordinarie per i figli; assenza di accordo tra i genitori; rapporti tra giudizio di cognizione ed eventuale azione esecutiva. La più recente pronuncia della Corte di Cassazione.

Il caso in sintesi

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal genitore collocatario nei confronti dell'ex coniuge per il rimborso del 50% delle spese sostenute in favore del figlio: cure odontoiatriche effettuate nell'arco di quattro anni (2015-2018) e rette scolastiche corrisposte a un istituto privato per un periodo analogo (2014-2017), per un totale di oltre seimila euro.

Il genitore debitore aveva proposto opposizione, sostenendo in sostanza di non aver mai prestato il consenso preventivo a quelle spese e di non poter essere quindi tenuto a rimborsarle. Il Tribunale di Messina aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'Appello dello stesso distretto aveva confermato la decisione; il ricorso in Cassazione ha ricevuto il medesimo esito.

Le questioni giuridiche al centro della decisione

La Prima Sezione Civile è chiamata a fare ordine su tre nodi pratici che si ripropongono costantemente nel contenzioso familiare:

  1. Il genitore collocatario deve sempre chiedere il consenso preventivo dell'altro prima di sostenere una spesa straordinaria?

  2. L'assenza di tale consenso rende automaticamente irripetibile la spesa?

  3. Qual è la differenza , rilevante per entrambe le domande , tra spese "ordinarie" e spese "straordinarie"?

Il quadro interpretativo consolidato: la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie

Il punto di partenza è la distinzione, ormai sedimentata nella giurisprudenza di legittimità e richiamata dall'ordinanza in commento, tra due categorie di spese.

Le spese "ordinarie in senso lato" , che includono anche alcune voci tecnicamente "straordinarie" ma ricorrenti , sono quelle sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare. Ne sono esempi tipici le spese scolastiche ordinarie e le spese mediche di routine. Per queste, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente con l'altro genitore: si tratta di componenti variabili ma prevedibili dell'assegno di mantenimento complessivo.

Le spese straordinarie in senso stretto sono invece quelle che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita della prole. Per queste ultime il preventivo accordo tra i genitori è sì richiesto , e la sua assenza può essere sanzionata nei rapporti tra i coniugi , ma, come vedremo, non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso.

La Corte conferma questo schema richiamando espressamente i propri precedenti (pag. 5, con riferimento a Cass., Sez. 1, n. 14564 del 25-05-2023 e Cass., Sez. 6-1, n. 2467 del 08-02-2016).

L'assenza di consenso preventivo non fa perdere il diritto al rimborso

Questo è il principio cardine dell'ordinanza, ribadito con chiarezza: la mancanza di preventiva informazione e assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che ha sostenuto la spesa alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro (pag. 5-6).

Il giudice non può quindi limitarsi a constatare l'assenza del consenso preventivo e negare il rimborso per questa sola ragione. Deve invece compiere una valutazione nel merito, verificando:

  • la rispondenza della spesa all'interesse preminente del minore;

  • la compatibilità con il tenore di vita familiare.

Nel caso concreto, la Corte d'Appello di Messina aveva svolto questa valutazione in modo ritenuto corretto: le cure odontoiatriche erano state qualificate come intervento terapeutico certamente necessario per il figlio; la frequenza dell'istituto privato era stata considerata funzionale al conseguimento di un titolo di studio utile per il suo futuro professionale. La Cassazione non può sindacare queste valutazioni di merito.

La distinzione tra giudizio di cognizione e giudizio esecutivo

L'ordinanza offre un chiarimento importante, spesso fonte di confusione nella pratica, sul diverso ruolo del consenso preventivo a seconda del procedimento in cui si discute della spesa.

Il ricorrente aveva richiamato un proprio precedente (la decisione n. 22522/2025) in cui la Cassazione aveva affermato che il preventivo accordo tra i genitori costituisce una condizione di esigibilità necessaria per procedere in via esecutiva sulla base di un decreto di omologa. Ma la Corte chiarisce che quel caso era del tutto diverso: lì si trattava di spese di divertimento per le quali il consenso preventivo era espressamente richiesto, e l'azione era stata intrapresa direttamente in sede esecutiva (precetto fondato sull'omologa).

Nel caso in esame, invece, il genitore creditore aveva scelto la via del decreto ingiuntivo opposto, che ha dato origine a un ordinario processo di cognizione nel quale il giudice ha potuto verificare nel merito la sussistenza e la fondatezza del diritto azionato. In quel contesto, l'assenza del consenso preventivo non blocca il diritto al rimborso, ma diventa uno degli elementi che il giudice valuta nel quadro complessivo.

In sintesi: nel giudizio esecutivo fondato sull'omologa, il consenso preventivo può essere condizione di procedibilità; nel giudizio di cognizione, la sua assenza non è ostativa ma impone al giudice una verifica sull'utilità della spesa per il minore.

La legittimazione attiva del genitore collocatario anche dopo la maggiore età del figlio

Un punto di interesse pratico riguarda il quarto motivo del ricorso, con cui si contestava la legittimazione attiva del genitore creditore in relazione a spese riferite a un figlio nel frattempo divenuto maggiorenne.

La Corte lo respinge con un ragionamento lineare: in assenza di autonomia economica del figlio maggiorenne , presunzione operante fino a prova contraria , si presume che egli sia ancora mantenuto dai genitori. Le condizioni di separazione omologate, rimaste invariate, prevedevano la compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie; ed era la madre, con la quale il figlio conviveva, ad avere materialmente sostenuto quelle spese, come dimostrato dalla produzione di assegni e ricevute di pagamento a lei riferibili (pag. 8-9).

Cosa cambia nella pratica (e cosa non cambia)

L'ordinanza non innova il diritto, ma consolida un orientamento che merita di essere ben conosciuto da chiunque si trovi a gestire questioni di mantenimento figliale.

Cosa è confermato:

  • Il genitore collocatario può sostenere autonomamente le spese ricorrenti e prevedibili senza attendere il consenso dell'altro, e ha diritto al rimborso della quota.

  • Anche per le spese più rilevanti e imprevedibili, l'assenza di accordo preventivo non equivale a perdita del diritto: il giudice valuta caso per caso.

  • La prova del pagamento , assegni, ricevute, bonifici intestati al genitore che agisce , è elemento sufficiente a sostenere la legittimazione attiva.

Cosa resta da tenere presente:

  • L'assenza di consenso preventivo può comunque essere sanzionata nei rapporti tra i coniugi (ad esempio in sede di revisione delle condizioni o ai fini della valutazione della condotta genitoriale).

  • Il percorso più sicuro rimane, ove possibile, quello di concordare preventivamente le spese di maggiore entità, anche solo per iscritto, per evitare contestazioni future.

  • In sede esecutiva, il quadro è diverso: chi agisce sulla base di un titolo che preveda il consenso preventivo come condizione deve verificare di averlo effettivamente rispettato.

Il presente commento ha finalità divulgative e informative generali.

Non costituisce parere legale né consulenza professionale.


Per valutazioni riferite a situazioni specifiche è opportuno rivolgersi a un avvocato.

 
 
 

Post recenti

Mostra tutti

Commenti


bottom of page
Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni