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SPESE LEGALI, DI CTP E PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (commento a Cass. n. 24285 del 31/7/2026)

paolonoceti
2 ott
Tempo di lettura: 5 min

Il thema decidendum affrontato nell'ordinanza in esame, riguarda le seguenti questioni  :

  1. l'ammissibilità del motivo di appello concernente la mancata liquidazione dell'IVA sul costo delle riparazioni (primo motivo, violazione dell'art. 342 c.p.c.);

  2. l'ammissibilità del motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sul rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte (secondo motivo, violazione dell'art. 342 c.p.c.);

  3. il diniego di liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale e di negoziazione assistita (terzo motivo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 20 D.Lgs. n. 209/2005, art. 24 Cost.).

Il commento infra illustrato si concentra sugli aspetti economicamente più rilevanti e sistematicamente più interessanti: il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte (secondo motivo) e, soprattutto, la liquidazione dei compensi per la fase stragiudiziale e per la negoziazione assistita obbligatoria (terzo motivo).

1. Il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte

1.1. La questione

Il Giudice di Pace aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, ritualmente formulata e documentata mediante fattura quietanzata, di rimborso del compenso corrisposto al consulente tecnico di parte (€ 156,00). 

Il Tribunale di Napoli Nord aveva confermato tale omissione sul duplice rilievo che (i) l'esborso potesse ritenersi ricompreso nella liquidazione complessiva delle spese vive e (ii) che  l'appellante non avesse censurato puntualmente l'insufficienza di tale liquidazione.

1.2. La decisione della Corte

La Cassazione accoglie il motivo sotto il profilo dell'ammissibilità dell'appello, rilevando che il motivo di gravame aveva individuato con chiarezza sia il capo della decisione censurato (l'omessa pronuncia) sia gli elementi di fatto e documentali a suo fondamento. Il giudice del rinvio doveva quindi esaminare il merito della domanda.

La pronuncia ribadisce così un principio di tutela del diritto di difesa: la parte che si avvale di un consulente tecnico di parte, sopportando il relativo costo, ha titolo al rimborso di tale esborso quale componente delle spese processuali e rituale produzione della fattura quietanzata e la specifica domanda in sede di conclusioni costituiscono elementi sufficienti a radicare la pretesa, che non può essere obliterata attraverso una liquidazione forfettaria delle spese vive che non dia conto delle voci incluse.

2. Le spese di assistenza stragiudiziale e di negoziazione assistita: il cuore sistematico della pronuncia

2.1. Il quadro normativo di riferimento

La questione si colloca all'intersezione tra:

  • l'art. 91 c.p.c. (condanna del soccombente alle spese);

  • il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e la sua Tabella 25 (parametri per i compensi professionali forensi);

  • il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, che ha introdotto la Tabella 25-bis per le procedure di mediazione e negoziazione assistita;

  • l'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che impone la negoziazione assistita come condizione di procedibilità per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli.

2.2. La distinzione fondamentale introdotta dalla Corte

Il passaggio più rilevante dell'ordinanza è la netta distinzione operata al § 3.3, tra due ipotesi strutturalmente diverse:

a) Procedura attivata facoltativamente. In tal caso, la risarcibilità delle spese stragiudiziali (ivi comprese quelle della negoziazione assistita eventuale) va valutata secondo i principi generali del danno emergente: necessità, utilità e congruità dell'attività svolta. L'onere della prova grava sul danneggiato, che deve allegare e dimostrare l'effettivo sostenimento del costo e la sua utilità strumentale rispetto alla tutela del diritto.

b) Procedura obbligatoria ex lege (condizione di procedibilità). In questo caso, che ricorreva nella fattispecie, concernente un sinistro stradale, l'attività professionale non può essere qualificata come «meramente eventuale o facoltativa», ma costituisce un adempimento imposto dall'ordinamento come presupposto per l'accesso alla tutela giurisdizionale. Una volta accertato l'effettivo svolgimento della procedura, il giudice di merito è tenuto a liquidare il compenso secondo i parametri della Tabella 25-bis, senza che possa esigersi una prova ulteriore dell'utilità dell'attività svolta.

La Corte, con questa distinzione, valorizza il nesso tra condizione di procedibilità e diritto al compenso: se l'ordinamento impone alla parte di percorrere una via precontenziosa prima di adire il giudice, il costo di tale percorso non può essere posto a carico della parte vittoriosa per effetto della soccombenza altrui.

2.3. I precedenti richiamati dalla Corte e il loro significato

L'ordinanza richiama espressamente, in materia di spese stragiudiziali come danno emergente, Cass., Sez. Un., n. 16990/2017 e Cass. n. 22241/2025, enunciando il principio consolidato per cui «le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase precontenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova».

Su questo punto è utile svolgere alcune considerazioni di sistema:

  • Le Sezioni Unite n. 16990/2017, richiamate come fondamento dell'elaborazione in materia, costituiscono il leading case che ha qualificato le spese stragiudiziali come danno emergente ex art. 1223 c.c., sottraendole alla disciplina delle spese processuali in senso stretto e assoggettandole , per la loro liquidazione , agli ordinari oneri probatori.

  • Cass. n. 22241/2025, anch'essa citata nel corpo dell'ordinanza, testimonia la continuità di questo orientamento nella giurisprudenza più recente della Sezione III.

L'innovazione apportata dall'ordinanza n. 24285/2026 rispetto a questa linea non è di principio, ma di modulazione applicativa: nell'ipotesi di procedura obbligatoria, l'onere probatorio, che normalmente include la dimostrazione della necessità e utilità dell'attività stragiudiziale, risulta in larga misura in re ipsa, poiché la necessità discende direttamente dalla previsione normativa che configura la procedura come condizione di procedibilità. Il difensore che ha attivato e gestito la negoziazione assistita obbligatoria non deve dimostrare perché l'ha fatto (l'ha fatto perché la legge lo imponeva), ma solo che lo ha fatto, e tale circostanza è desumibile dagli atti del procedimento.

3. Il profilo dell'art. 342 c.p.c. e la tutela del diritto di difesa

Trasversalmente a tutti e tre i motivi, l'ordinanza offre una conferma dell'orientamento restrittivo rispetto alle declaratorie di inammissibilità dell'appello per vizi formali della motivazione. La Corte ribadisce , rifacendosi a Cass., Sez. Un., n. 27199/2017, che l'atto di appello deve individuare con chiarezza il capo di sentenza censurato e le ragioni del dissenso, ma non deve adottare schemi sacramentali né contenere un progetto alternativo di decisione.

Il giudice di appello che dichiara inammissibile un motivo di gravame in assenza di effettive carenze argomentative , come avvenuto nel caso di specie con riguardo sia alla questione IVA sia al mancato rimborso delle spese di CTP , viola l'art. 342 c.p.c. e, in definitiva, il diritto di difesa della parte.

4. Osservazioni critiche e implicazioni pratiche

a) Il perimetro della pronuncia. 

L'ordinanza riguarda specificamente i sinistri stradali, per i quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità. 

La trasposizione del principio ad altre materie nelle quali la negoziazione assistita è parimenti obbligatoria (es. domande di pagamento a qualunque titolo per importi superiori a € 50.000) appare coerente con la ratio decidendi, ma richiederà conferma giurisprudenziale.

b) Quantificazione e parametri.

 La Corte indica come criterio di liquidazione i parametri della Tabella 25-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotta dal D.M. n. 37/2018.

 Il giudice del rinvio, e, in prospettiva, tutti i giudici di merito, non potrà quindi procedere a liquidazione equitativa libera, ma dovrà fare applicazione dei parametri tabellari.

c) Il rapporto con la soccombenza. 

La pronuncia non affronta espressamente la questione, non sollevata nel giudizio a quo, se, in caso di soccombenza parziale o di compensazione delle spese, il rimborso delle spese di negoziazione assistita obbligatoria possa anch'esso essere compensato. 

La qualificazione come danno emergente (e non come spesa processuale in senso stretto) potrebbe suggerire che la compensazione ex art. 92 c.p.c. non si estenda automaticamente a questa voce, ma il punto resta aperto.

d) Onere documentale. 

Ferma la semplificazione probatoria per l'ipotesi obbligatoria, rimane necessario che il difensore documenti l'effettivo svolgimento della procedura (notifica dell'invito, eventuale accordo o verbale di mancato accordo) e che la relativa domanda di rimborso sia formulata espressamente nelle conclusioni, come già richiesto da Cass., Sez. Un., n. 16990/2017.

 
 
 

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