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NOTIFICAZIONE ED ESECUZIONE IN ITALIA DI SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA FRANCESE

  • paolonoceti
  • 13 mag
  • Tempo di lettura: 2 min

Mi è recentemente capitato di dovere dare esecuzione in  Italia ad una sentenza di condanna civile al pagamento di somme di denaro pronunciata dall’Autorità Giudiziaria Francese a beneficio di un cittadino francese ed a carico di un cittadino italiano il quale, all’epoca era residente in Francia e, successivamente, si è trasferito in Italia dove è attualmente residente.

Questa brevissima nota è funzionale a trasferire alcune considerazioni operative su una tematica che non conoscevo, acquisite in occasione di tale incarico professionale.

Poiché Francia e Italia sono entrambi Stati membri dell’Unione Europea, il regime normativo applicabile è il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2015, il quale ha abolito la procedura di exequatur per le decisioni rese tra Stati membri.

In base all’art. 39 del Reg. 1215/2012, la decisione resa in uno Stato membro ed ivi esecutiva «è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».

Ne consegue che non è pertanto necessario, come accadeva in precedenza, un preventivo procedimento di delibazione o riconoscimento autonomo della sentenza qui in Italia.

La procedura corretta da seguire è dunque la seguente.

Anzitutto occorre munirsi del certificato europeo di esecutività della sentenza ex art. 53 (Allegato I del Regolamento, c.d. “certificato europeo di esecutività”) rilasciato dal giudice francese che ha emesso la sentenza e del numero necessario di copie conformi della stessa in base alle necessità di notifica da eseguirsi in Italia (due copie, se il destinatario è uno solo, tre se i destinatari sono due e così via).

La sentenza deve essere poi notificata - nel testo francese in copia autentica - dagli Ufficiali Giudiziari Italiani secondo la normative del Codice di Procedura Civile.

Lo stesso per l’esecuzione forzata.

Occorre poi anche una copia della sentenza francese (non necessariamente asseverata) tradotta in lingua italiana.

 
 
 

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