Cassazione civile, sez. III, 13 Ottobre 2023, n. 28625
- paolonoceti
- 9 dic 2023
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Torniamo nuovamente sul tema del pignoramento presso terzi e, in particolare, sui limiti del contenuto della dichiarazione ex art 547 cui è tenuto il terzo pignorato per pubblicare la sentenza della Cassazione Civile sopra estremizzata la quale, ponendosi nel solco tracciato da altre precedenti sentenze, fornisce alcune precisazioni in ordine al contenuto di tale dichiarazione.
Ecco la sentenza.
La società XXXXXXXXXXX, in concordato preventivo, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 186/21, del 16 marzo 2021, del Tribunale di Pordenone, di rigetto dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da essa proposta avverso l’ordinanza che, nell’ambito di procedura espropriativa mobiliare presso il terzo debitore, ha dichiarato l’impignorabilità del saldo creditore esistente sul conto corrente n.1965506, facente capo alla società ZZZZZZZZZ, presso la società Banca MMMMMMMMM (d’ora in poi, “MMMM”).
2. Riferisce, in punto di fatto,l’odiernaricorrente di essere creditrice della società ZZZZZZZZ. –per l’importo di € 466.235,44, oltre interessi –per lavori di realizzazione di due moduli della centrale biogas del Comune di KKKKKKK. Conseguito decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, per la riscossione del proprio credito, XXXXXXX intimava alla società debitrice, con atto di precetto, il pagamento del dovuto, in mancanza del quale sottoponeva a pignoramento le somme dovute e debende a MMMMMMMM, per qualsiasi ragione o causa, dalla società Gestore dei Servizi Energetici-OOOOOOOOO (d’ora in poi, “OOOOOO”), in forza di convenzione del 4 aprile 2013, attributiva a ZZZZZZZ. del diritto a percepire dal OOOOOO, sino al 24 febbraio 2008, la tariffa omnicomprensiva per l’energia elettrica prodotta e immessa nella rete dell’impianto di KKKKKK.Tuttavia, KKKKK dichiarava –ex art. 547 cod. proc. civ. –che i crediti vantati da LLLLLLLL. non risultavo assoggettabili a pignoramento, in quanto già vincolati da una cessione di credito “pro solvendo”, divenuta efficace a seguito di accettazione da parte di esso debitore ceduto. Stante la portata di tale dichiarazione, la creditrice esecutante –dopo aver scelto di non coltivare la procedura esecutiva, non iscrivendo a ruolo l’atto di pignoramento, privandolo così di efficacia –presentava istanza ex artt. 492-biscod. proc. civ. e 155-quinquiesdisp. att. cod. proc. civ. al Presidente del Tribunale di Pordenone, per essere autorizzata aeffettuare, mediante richiesta ai gestori delle banche dati dell’anagrafe tributaria, la ricerca di beni e crediti di KKKKKKK da sottoporre ad esecuzione forzata.
All’esito della stessa, veniva accertato che KKKKKKKKK. risultava intrattenere i seguenti rapporti di conto corrente con gli istituti di credito appresso meglio indicati: Banca MMMMMM, conti correnti aperti il 15 ottobre 2009 e il 23 novembre 2010; Banca Popolare di MMMMMMMM., conto corrente aperto il 17 dicembre 2010; Banca di Credito Cooperativo pordenonese, conto corrente aperto l’11 giugno 2013. Pertanto, avendo l’odierna ricorrente sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute e debende, i titoli e i crediti e ogni altro bene o diritto di cui risultava titolare MMMMMM., in relazione ai rapporti da essa intrattenuti con i tre istituti di credito appena menzionati, gli stessi rendevano le rispettivedichiarazioni ex art. 547 cod. proc. civ.In particolare, MMMMMM, per quanto qui ancora di interesse, dichiarava che, alla data di notifica del pignoramento, risultava sul conto corrente n. 1965506 un saldo creditore non pignorabile. Esso, infatti, era vincolato –in virtù dell’atto con cui MMMMMMM. aveva ceduto “pro solvendo” (in favore delle società MMMMM NNNN S.p.a. e MMMMMMM S.p.a.) il credito vantato verso MMMMM, cessione formalizzata con scrittura privata autenticata in data 26 maggio 2014, divenuta efficace a seguito di accettazione da parte del debitore ceduto, anteriore alla notifica del pignoramento –a garanzia diun finanziamento concesso alla medesima società MMMMM., tra gli altri istituti di credito, da MMMMM. Dichiarata dal giudice dell’esecuzione l’impignorabilità del saldo creditore esistente sul suddetto conto corrente n. 1965506, facente capo alla società MMMMMM. S.r.l., presso MMMM, la creditrice proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.L’opposizione, però,veniva rigettata dall’adito Tribunalepordenonese–dopo aver dato atto dell’assenza di richiesta e, comunque, della non necessarietà dei provvedimenti indilazionabili ex art. 618 cod. proc. civ. –all’esito della fase di merito del giudizio di opposizione, nella quale veniva ribadita l’impignorabilità del saldo creditore sul conto corrente n. 1965506 e l’esistenza di un saldo negativo sul 1923350, pure oggetto di pignoramento. 3.Avverso la sentenza del Tribunale pordenonese ha proposto ricorso per cassazione MMMMMM sulla base –come detto –di tre motivi.3.1.Il primo motivo denuncia–ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione o falsa applicazione degli artt. 2914, comma 1, n. 2), 1260 e ss., 1322 e 1327 cod. civ., lamentando la violazione del principio di opponibilità al creditore pignorante unicamente delle cessioni di crediti anteriori al pignoramento, notificate o accettate dal debitore ceduto prima dell’iniziativa esecutiva, e non anche di negozi privati non contemplati dall’ordinamento ed espressione dell’autonomia negoziale delle parti, produttivi di effetti giuridici solo nei confronti di coloro che li hanno conclusi, ma non anche dei terzi.La ricorrente ha sempre contestato, come ribadisce anche in questa sede, la legittimità del meccanismo –creato dalle banche finanziatrici e dalla società MMMMMMM con l’attonotarile del 26 maggio 2014, notificato a GSE il successivo 4 luglio –quale cessione del credito, con conseguente apposizione del vincolo sul conto corrente di MMMMMM. presso MMMMM, negando che esso abbia le caratteristiche prescritte dalla legge per produrre effetto in pregiudizio al creditore pignorante, come stabilito dall’art. 2914, comma 1, n. 2), cod. civ.Che non si tratti di una cessione del credito, sarebbe, poi,confermato dal fatto che i pagamenti effettuati da MMMMM sono diretti alla cedente (ovvero MMMMMMM.), e non alle banche finanziatrici, mentre nell’ipotesi di cessione del credito il pagamento deve avvenire direttamente nei confronti del cessionario e non del cedente. Ulteriore conferma deriverebbe, poi, dal fatto che il saldo di conto corrente risulta nella titolarità e disponibilità di MMMMMMM, dal momento che solo una parte di ciò che viene pagato da MMMMM, e che alimenta il conto corrente in questione, serve al rimborso del finanziamento concesso dalle banche, la maggior parte del denaro essendo, invece, destinata a pagamenti di terzi creditori di MMMMMM. Ne consegue, dunque, che il “vincolo” in favore delle banche finanziate altro non è se non un meccanismo –espressione, ex art. 1322 cod. civ., dell’autonomia privata delle parti che lo hanno posto in essere e, dunque, efficace solo nei confrontidelle stesse–in forza del quale esse non sono state rese cessionarie del credito diMMMMMM., ma soloimmesse nel potere di amministrazione di tutti i crediti e i debiti facenti capoa tale società, essendo ogni suo pagamento soggetto ad una loro preventiva autorizzazione.3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il conto corrente intestato a MMMMMMM. alimentato solo dai pagamenti relativi all’energia elettrica prodotta dalla centrale di MMMMMM e, inoltre,che detta societàavesse maturato, prima dell’avvio della procedura esecutiva in oggetto, una esposizione debitoria di svariati milioni. “Di contro”, assume la ricorrente, “le risultanzeistruttorie, che la sentenza ha omesso di esaminare, dimostrano che il conto corrente è alimentato da entrate ulteriori rispetto ai versamenti del MMMMM e che MMMMM non aveva alcun debito impagato nei confronti delle banche”.3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 547 cod. proc. civ. e del principio per cui, quando il pignoramento colpisce tutti i rapporti che il debitore esecutato intrattiene con un istituto di credito, la dichiarazione del terzo pignorato deve dare conto, esplicitandoli, di tutti i rapporti bancari in essere con il debitore; è denunciato, inoltre, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., censurandola sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il conto corrente intestato a MMMMMMM., riconosciuto “libero” dalle banche (ovvero, il n. 1923350), non sarebbe stato oggetto dell’iniziativa esecutiva di essa Green, né del giudizio di accertamento ex art. 549 cod. proc. civ.Assume, infatti, la ricorrente che la propria iniziativa esecutiva ha colpito, invece, anche il conto corrente in questione, del quale MMMMMM, con le proprie dichiarazioni, ha omesso ogni riferimento, così rendendo una dichiarazione non veritiera. Né, in senso contrario, potrebbe valere l’affermazione secondo cui tale conto corrente, prima del pignoramento, presentava un saldo negativo, visto che la documentazione prodotta, al riguardo, da MMMMM difetta di completezza e genuinità, evidenziando soluzioni di continuità nella ricostruzione temporale dell’estratto conto, per cui mancano gran parte delle operazioni relative al periodo successivo alla notifica del primo pignoramento, ciò di cui sarebbe stato possibile accertarsi dando corso all’ordine di esibizione richiesto da essa Green
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Società MMMMMMM., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. Hanno pure resistito all’avversaria impugnazione, con unico controricorso, le società MMMMMMMM per le Imprese, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.6. Sono rimaste solo intimate la società AMMMMMMM.
7. Il Procuratore Generalepresso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e dell’assorbimento del terzo.8. La ricorrente e tutte le controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE9.
Il ricorsova accolto, nei termini di seguito indicati.9.1. Il primo motivo, infatti,è fondato.9.1.1. Nello scrutinarlo, va osservato –in via preliminare –che la sentenza impugnatamuoveda un errore prospetticodi fondo, quasi identificando, nella sostanza, l’oggetto del pignoramento nel credito di MMMMMM. verso MMMMM (e non, invece, in quellodella prima nei confronti di MMMMM). La pronuncia afferma, infatti,che tale istituto di credito –al pari degli altri che ebbero a finanziare l’attività di MMMMMM, in cambio di una cessione “pro solvendo”, con finalità di garanziadelle obbligazioni restitutorie nascenti dalconcesso finanziamento, dei crediti futuri spettanti ad essa verso MMMMM–rientrava tra i “titolari delle somme pignorate di cui al c/c 19655/06”. In realtà, unica titolare delle somme era (e resta) MMMMMM, non potendo richiamarsi il principio –al quale, invece, ha inteso riferirsi MPS, anche nei suoi scritti defensionali innanzi a questa Corte –secondo cui “la mera titolarità formale di un conto corrente bancario non può, da sola, costituire circostanza decisiva in ordine alla proprietà e spettanza dei relativi fondi, occorrendo valutare in concreto, caso per caso, se sussista disgiunzione fra intestazione nominale del conto e reale appartenenza delle somme depositate” (Cass. Sez. 1, sent. 23 gennaio 2004, n. 1149, Rv. 569598-01).Si tratta, per vero, di principio enunciato con riferimento al caso in cui si debba valutare, nei rapporti tra coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni, di chi sia l’effettivaproprietà di somme esistenti sul conto intestato solo ad uno di essi. Esso, pertanto, non potrebbevenire in rilievo per affermare che l’effettiva titolarità di un saldo di conto corrente bancario possa spettare all’istituto di credito con cui il cliente intrattiene il rapporto contrattuale. 9.1.2. Posto, dunque che l’iniziativa assunta a normadell’art. 543 cod. proc. civ. concerneva il saldo di un conto correntebancario,il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto dell’esistenza, al momento del pignoramento, di un saldopositivo, visto che il contratto di conto corrente bancario “dà luogo ad un rapporto giuridicounitario, che il terzo creditore non può scindere per beneficiaredelle sole poste attive del proprio debitore, trascurando, invece,quelle negative” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2015, n. 6393, Rv. 634964-01).D’altra parte, neppure è irrilevante osservare, nella stessa prospettiva(tesa ad evidenziare l’impropria sovrapposizione di piani, compiuta dal Tribunale di Pordenone, tra il saldo di conto corrente e il credito la cui riscossione contribuiva ad alimentare ilprimo),chela terza pignorata MPS,del tuttoirritualmente, ebbe a rendere –in espletamentodell’incombente ex art. 547 cod. proc. civ. –una dichiarazione negativa. Esitobasatosull’assunto che la somma esistente sul conto corrente suddetto fosse impignorabile, in ragione del convenzionalmente pattuito “vincolo di operatività”,costituito in favore di diversi istituti bancari, tra i quali anch’essa MPS, finanziatori di MMMMMM.Al riguardo, infatti, va rammentato il principio secondo cui, “nell’espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l’impignorabilità del bene, neanchesotto il profilo dell’esistenza di vincoli di destinazione, attenendo tale questione al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo soltanto si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge”, sicché, nella espropriazione presso terzi, “l’indicazione dell’esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l’impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc.civ.”(così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2023, n. 9643, nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021,Rv. 662540-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 28 . Alla base di tale, errata, impostazione vi è, come detto, la riconduzione,alla previsione di cui all’art. 2914, comma 1, n. 2), cod. civ.,del“vincolo di operatività” –imposto dagli istituti di credito, tra i quali pure MPS, a garanzia del credito da restituzione dei finanziamenti attribuiti a F.A.R.E. –sulle sommeriscosse dalla correntista,destinate a confluire sul conto corrente n. 19655/06in ragionedeicrediti vantati da MMMMM. verso MMMMM,crediti oggetto, però,dicessione “pro solvendo”(accettata dalla medesimaceduta GSE,anteriormente al pignoramento) in favore dei predetti istituti bancari.Infatti, come osserva anche il Procuratore Generale presso questa Corte, è incontestato che la debitrice esecutata MMMMMM abbia concluso un contratto di cessione “pro solvendo”dicrediti futuri –quelli vantati verso MMMMM–con labanca terza pignorata(o meglio, anche con essa), e ciò a garanzia della restituzione della sommamutuata. Del pari, è pacifico che la cessione dei crediti sia stata notificata a MMMMM, e da quest’ultimaespressamente accettata, in data anteriore al pignoramento.Ciò però comporta, all’evidenza, la sola impignorabilità –ex art. 2914, comma 1, n. 2), cod. civ.–dei crediti vantati da MMMMM verso MMMM, ma non pure, in via automatica (per una sorta di “proprietà transitiva”)del saldo relativo al rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dalla prima con MMMMM. Non idoneo a determinare tale effetto è il “vincolo operativo”, imposto a MMMMM.da MMMM (e dagli altri istituti di credito, anch’essi appartenenti al “pool” di finanziatoridella prima), essendo lo stesso frutto di una convenzione negoziale tra tali soggetti –giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, cod. civ. –che dà vita, però,ad un rapportotra di essi,avente caratteri affini a quelli di unmandato “in rem propriam”,efficacesolo “inter partes” enon opponibile al creditore procedente. Che tale convenzione non possa assimilarsi ad una cessione del credito(tra MMMMM. e i predetti istituti bancari) èconfermato dal fatto che i pagamenti effettuati da MMMM –come correttamente evidenziatodall’odierna ricorrente –sono diretti alla cedente, ovvero MMMMM., e non alle banche finanziatrici, mentre nell’ipotesi di cessione del credito il pagamento deve avvenire direttamente nei confronti del cessionario e non del cedente.Il primo motivo, pertanto, merita accoglimento.9.2. I motivi secondo e terzo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.10. In conclusione, il ricorso vaaccolto in relazione al primo motivo e l’impugnata sentenza va cassata. 10.1. Non occorrendo, tuttavia, ulteriori accertamenti fattuali –in quanto risulta in sé errata la pretesa difardiscendere l’impignorabilità del saldo creditore di conto corrente(pacificamente positivo), in ragione dell’apposizione,sulle sommeivi esistenti,di un “vincolo operativo”, essendo questoinopponibile al creditore procedente,quand’anche dovesse investire l’intero saldo –l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. può essere immediatamente decisa, a norma dell’art.384, comma 2, seconda alinea, cod. proc. civ., nel senso del suo accoglimento. 11. Il carattere di “assoluta novità della questione trattata” giustifica–ai sensidell’art.92,comma 2,cod.proc. civ., nel testo modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162(testo applicabile “ratione temporis”al presente giudizio, essendo stato radicato con citazione notificata il 1°marzo 2018) –l’integrale compensazione delle spese di lite, in relazione all’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglieil primo motivo di ricorso;dichiara assorbiti il secondo e il terzo;cassa per l’effetto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione della società MMMMMMM S.r.l., in concordato preventivo, così revocando l’ordinanza di impignorabilità del saldo creditore esistente sul conto corrente n. 1965506, facente capo alla società MMMMMMS.r.l., presso la società MMMMMMM, ordinanza emessadal giudice dell’esecuzione del medesimo Tribunale il 22-23 gennaio 2018.Compensa integralmente tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, all’esito di udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi –in forma camerale, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo pervenuta alcuna richiesta di trattazione “in presenza” –il 3maggio2023.
Il Consigliere estensore Stefano Giaime GUIZZI
Il Presidente Lina RUBINO

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