Commento alla sentenza 5/1/1995 del Tribunale di Genova (terza parte)
- paolonoceti
- 12 dic 2023
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Il terzo paragrafo del commento alla sentenza sopra estremizzata è forse il più marcato nella critica.
Sulla base di ragioni di carattere sistematico che appaiono condivisibili, si sostiene che non può ipotizzarsi che il Curatore consegni i beni agli eredi senza il preventivo controllo che sfoci in un'autorizzazione, del Tribunale.
Sia perchè il controllo del Tribunale nella persona del Giudice Delegato delle Successioni è esteso a tutte le fasi della procedura di eredità giacente tra le quali quella conclusiva, sia perchè, così come l'eredità giacente è aperta da un provvedimento del Tribunale, allo stesso essa viene chiusa da una analogo provvedimento che, dato atto dello svolgimento di tutte le attività delegate, ne disponga l'archiviazione.
Ecco la terza parte del commento in parola.
Il terzo assioma è così espresso: “il curatore neppure abbisogna di un’autorizzione giudiziale per la consegna dei beni”.
Questa affermazione non può essere condivisa, né sul terreno dommatico ne in quello pratico.
Riesce difficile immaginare che il curatore possa dismettere la detenzione e l’amministrazione dei beni ereditari senza la previa autorizzazione del Tribunale nella persona del Giudice Delegato delle Successioni in presenza di una normativa come quella risultante dagli artt. 782 cpc e 530 cc secondo la quale l’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del Tribunale, che in qualunque momento può chiedere al curatore il rendimento dei conti e deve autorizzare ogni atto che eccede l’ordinaria amministrazione e perfino il pagamento dei debiti.
Come può il Tribunale vigilare l’attività del curatore se costui può compire un atto di così rilevante importanza come quello di porre fine alla propria attività, senza alcun controllo del giudice?
Sembra logico ritenere implicito nelle norme sopra citate che “tutta” l’attività del curatore deve svolgersi sotto il controllo del giudice, eccezione fatta per i minuti atti di gestione del patrimonio.
Si consideri inoltre che, normalmente, i depositi di denaro, di titoli e di preziosi sono circondati da particolari cautele in ordine ai prelievi che di norma devono essere assoggettati al vaglio del giudice.
E’ perciò da escludere che il Curatore possa, senza autorizazzione del Tribunale, fare piazza pulita di tutto ciò per consegnarlo all’erede.
Oltre tutto non appare credibile che la situazione di giacenza cessi in modo così tranciante al sopravvenire dell’accettazione da fare venire meno non solo la funzione del curatore, ma anche il potere-dovere di controllo da parte del Tribunale.
E ancora, come può un atto di natura strettamente privatistica, qual è l’accettazione dell’eredità che è spesso implicito e spoglio di qualsasi forma atta a renderlo manifesto e a conclamarlo in modo inequivoco (accettazione tacita), porre ipso iure nel nulla un atto giurisdizionale, qual è il decreto del Tribunale che dichiara giacente l’eredità e nomina il curatore, atto che apre un procedimento svolgentesi sotto controllo giurisdizionale?
Il decreto suddetto ha natura costitutiva, come si ricava agevolmente dal fatto che la nomina del curatore è demandata alla discrezionalità del giudice del circondario in cui si è aperta la successione il quale deve previamente valutare la sussistenza dei presupposti indicati dalla legge per la giacenza e ritenere, con apprezzamento discrezionale, l’esistenza in concreto dell’interesse pubblico a che venga amministrato da un curatore il patrimonio (che, in ultima analisi, spetterebbe allo Stato in mancanza di altri successibili).
La fattispecie denominiata “eredità giacente” è definitivamente integrata con la nomina del curatore senza la quale essa non esiste, dal che si desume il valore costituitivo di tale nomina.
Sembra perciò logico ritenere che per fare venire meno la fattispecie sia necessario un atto eguale e contrario, ossia un decreto del Tribunale che, preso atto dell’intervenuta accettazione dell’eredità dichiari il curatore revocato dalle funzioni.
Occorre, per logica coerenza, che il Tribunale, ovviamente su richiesta del Curatore, abbia valutato l’atto qualificabile come accettazione, lo abbia effettivamente ritenuto tale ed abbia autorizzato il Curatore a consegnare i beni agli eredi. Potrebbe verificarsi infatti che si sia in presenza di un atto non avente natura di accettazione tacita: in questo caso il Tribunale dovrà rifiutare l’autorizzazione a consegnare i beni ereditari ed ordinare al Curatore di proseguire nella sua attività.
Il controllo del Tribunale si estende anche all’atto con cui si pone fine alla giacenza, proprio per garantire il rispetto della legge ed il conseguimento effettivo dello scopo dell’istituto che, lo ripetiamo, è quello di garantire l’interesse generale alla non dispersione del patrimonio ereditario e conseguentemente l’interesse che tale patrimonio venga in possesso del giusto erede ossia a colui cui esso deve pervenire secondo il comando della Legge.

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