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Sentenza Cassazione n. 22105 del 31/7/2025

  • paolonoceti
  • 9 apr
  • Tempo di lettura: 1 min

Con la sentenza n. 22105 del 31/7/2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione della prededucibilità dei crediti condominiali in sede di espropriazione immobiliare affermando il principio secondo cui "i contributi per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni dovute per un immobile in condominio, maturati dopo il pignoramento, non sono prededucibili né costituiscono spese di giustizia per atti di espropriazione, privilegiati sul prezzo della vendita di quello ex art. 2770 c.c. salvo che non attengano a spese indispensabili per la conservazione della struttura stessa del bene immobile o delle parti comuni funzionalmente ad essa collegate; in tal caso il giudice dell'esecuzione può disporne l'anticipazione a carico del procedente".

Tale pronuncia è stata recentemente confermata da Cass. n. 34397 del 5/3/2026 la quale, ponendosi nel solco tracciato dalla sentenza del 2025, ha a propria volta affermato che "in tema di espropriazione immobiliare, i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le innovazioni di un immobile in condominio, maturati dopo il pignoramento, non sono prededucibili, in quanto la norma dell'art. 30 della l. n. 220 del 2012 (che tale prededuzione contempla) si riferisce esclusivamente alle procedure concorsuali, né costituiscono spese di giustizia per atti di espropriazione, privilegiati sul prezzo della vendita del bene ex art. 2770 c.c., salvo che non attengano a spese indispensabili per la conservazione della struttura stessa dell'immobile o delle parti comuni ad essa funzionalmente collegate, potendo, in tal caso, il g.e. disporne l'anticipazione a carico del creditore procedente ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002"

 
 
 

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