Commento alla sentenza 5/1/1995 del Tribunale di Genova (seconda parte)
- paolonoceti
- 12 dic 2023
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Pubblichiamo il secondo paragrafo di commenti alla sentenza indicata in oggetto la quale, vale la pena di ribadirlo, ha affrontato il tema del comportametno del Curatore dell'eredità giacente allorchè essa venga accettata.
La seconda parte del commento, quasi in contrasto con le conclusioni cui sono pervenuti i giudici estensori della sentenza sopra estremizzata, afferma che l'accettazione dell'erdità non comporta sic et simpliciter il venire meno delle attribuzioi (rectius, funzioni) del Curatore, giacchè egli è tenuto a disimpegnare tutta una serie di attività le quali vanno, dal controllo della regolarità formale e sostanziale dell'accettazione dell'eredità, alla verifica dell'eventuale testamento, al controllo che i soggetti che hanno accettato sia effettivamente i successibili del de cuius o jure hereditario o jure testamentario, a tutti quegli adempimenti amministrativi (tra i quali in primis il rendiconto) prodromici alla chiusura della procedura.
L'attività pertanto non cessa, ma prosegue, donvedo il curatore comunque continuare ad amminstrare e conservare anche nel lasso di tempo intercorrent tra la formale accettazione dell'eredità e l'immissione degli eredi nel possesso dei beni ereditari.
Ecco il commento i cui passaggi maggiormente significativi sono stati evidenziati con il colore verde.
Il secondo assioma è così espresso: “A lui (al curatore) non compete né di determinare quote ereditarie (in caso di coeredi), né di predisporre progetti di distribuzione”.
Le ragioni a sostegno di questa affermazione vengono individuate nell’essere cessate le funzioni del Curatore, mentre attribuirgli quel compito postulerebbe una inammissibile continuazione di tali funzioni, con il venir meno, già verificato, della situazione di giacenza e in contrasto – dice la sentenza – col chiaro tenore letterale dell’art. 532 cc.
Questa norma, però, non può intendersi nel senso che verificatesi le tre condizioni sopra individuate, il curatore debba paralizzarsi e sostituire la sua totale inerzia alla sua precedente attività. Va invece logicamente intesa nel senso che il curatore deve ancora compiere tutte le attività necessarie alla chiusura della gestione e alla consegna agli eredi dei beni facenti parte dell’asse. Conseguentemnte il Curatore, dopo avere verificato che le persone che hanno accettato l’eredità sono effettivamente i successibili del defunto, deve determinare il quantum spettante a ciascuno di essi in base alla legge o al testamento, predisporre un progetto di distribuzione dei beni agli eredi, presentare il rendiconto, chiedere l’autorizzazione al giudice per la consegna dei beni secondo quel progetto e infine consegnare materialemente i beni stessi gli aventi diritto.
Infatti, quando gli eredi sono più, e specie se sono numerosi, a chi farà il curatore la consegna dei beni e in quali proporzioni?
Si faccia il caso del defunuto che abbia avuto più figli, taluno dei quali sia premorto, lasciando figli viventi; o l’altro caso del defunto, coniugato ma senza figli, ma con genitori e fratelli, taluno dei quali sia premorto, lasciando figli viventi. In entrambi i casi vi è una pluralità di eredi, ai quali non spettano però quote uguali, essendo loro diversa la porzione loro attribuita dalla legge. Come farà il curatore a tradurre le quote astratte in oggetti concreti e a consegnare i beni a chi spettano e nelle proporzioni spettanti senza avere predeterminato le quote sulla base di un progetto di distribuzione?
L’alternativa è che egli consegni tutti i beni al primo erede che si presenti, ma questa non sembra una conclusione credibile, sia per gli inconvenienti pratici che evidentemente ne deriverebbro, com’è facile immaginare e sia perché la consegna va fatta al giusto erede, tale individuato in base alla legge o al testamento.
Appare evidente che queste attività rientrano tra i poteri ed i doveri del curatore, anche successivi all’accettazione, perché tovano causa e titolo nella nomina ricevuta ai sensi del primo comma dell’art. 528 c.c. .
Diversamente si perverrebbe a conseguenze assurde: non si saprebbe chi deve compiere gli atti, necessariamente successivi alla accettazione, preordinati al conseguimento dei beni ereditari da parte degli eredi, (estinzione dei depositi bancari intestati alla curatela; liquidazione degli investimenti fatti per una fruttuosa collocazione del denaro; ritiro dei preziosi dalla cassetta di sicurezza bancaria intestata al curatore ecc.); il curatore a seguto dell’accettazione diverrebbe automaticamente un detentore senza titolo o, al più, un semplice, inerte, custode.
Non sembra che sia questa la volontà della legge.
E difatti, quale che sia la configurazione giuridica dell’eredità giacente è pacifico che essa ha la funzione di consentire l’amministrazione del patrimonio relitto dal defunto nell’interesse dell’erede, mentre questo scopo potrebbe venire frustrato se l’attività del Curatore venisse bloccata dall’accettazione e non proseguisse fino all’effettiva e totale immissione nel possesso dell’erede.
Né si vede come potrebbe essere salvaguardato l’interesse di ciascuno dei più eredi se non venisse consegnato ad ognuno di essi tutto quanto gli compete e solo quanto gli compete.
Ne deriva di necessità l’attribuzione al Curatore del compito di determinare questo quantum mediante un progetto di distribuzione (salva sempre, ovviamente, la facotà dell’erede di adire il giudice in sede contenziosa, se non trovasse soddisfacente il progetto).
Non sembra inutile, a questo punto, qualche riflessione sulla figura del Curatore.
La dottrina di gran lunga prevalente considera il Curatore come titolare di un ufficio di dirito privato, qualficazione scolpita dal Legislatore allorchè denomina “funzioni” i compiti del Curatore.
Si definsce funzione ogni potestà esercitata, non per un interesse proprio, o almeno esclusivamente proprio, ma per un interesse altrui o per un interesse oggettivo, nozione nella quale sono da cogliere i due momenti della potestà e dell’alienità od oggettività dell’interesse con essa perseguiti. Questi due momneti possono ritrovarsi insieme anche nel diritto privato, nel cui abito sono ravvisabili, ad esempio, nella figura dell’esecutore testamentario e del genitore esercente la potestà sul figlio minore oltre che in quella del curatore dell’eredità giacente.
Con il termine potestà o potere viene fatto riferimento, in senso generale, alla capacità giuridica di un soggetto di promuovere delle modificazioni nell’ordine giuridico, le cui conseguenze siano a carico di altri soggetti. Quando il potere venga esercitato da un soggetto in modo tale che le sue conseguenze giuridiche si producano nella sfera di attribuzioni e di azioni giuridiche di terzi, rispetto ai quali il soggetto agente svolge una funzione di mediazione giuridica riconosciutagli dall’ordinamento, si parla allora propriamente di potere giuridico di diritto privato.
In vista dell’espletamento dei compiti del curatore sono a lui attribuiti determinati poteri (conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario e, se necessario, sua liquidazione). E’ chiaro che il potere è finalizzato alla funzione, per cui ogni evento che determini la cessazione della funzione deve determinare la perdita del potere. Ma è chiaro altresì che come la funzione è attribuita – coi relativi poteri – in vista di una esigenza di carattere sociale e di interesse pubblicistico vede nella curatela dell’eredità giacente l’esercizio di una funzione pubblica) così quei poteri non possono venire meno del tutto se non quando quell’interesse è pienamente soddisfatto, ossia quando i beni ereditari sono realmente venuti in mano agli eredi e a ciascuno di essi nella misura che gli spetta secondo la legge o il testamento. La natura stessa dell’istituto comporta che la legittimazione del curatore debba cessare nel momento in cui sorge quella dell’erede, ma l’esigenza di salvaguardare il patrimonio nei tempi morti invariabilmente esistenti tra l’accettazione dell’eredità e l’immissione in possesso dell’erede o degli eredi comporta che debbono essere compiuti dal curatore tutti gli atti di ordinaria amministraizone e quelli che si presentino come indilazionabili.

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