Commento alla sentenza del Tribunale di Genova 5/1/1995 (prima parte)
- paolonoceti
- 7 dic 2023
- Tempo di lettura: 4 min
Ieri abbiamo pubblicato la sentenza del Tribunale di Genova del 5 gennaio 1995 (estensore Gandolfo, Presidente Torti), sugli obblighi del Curatore dell'eredità giacente in caso di accettazione della stessa.
Come preannunciato nella nota introduttiva a presentanzione della pronuncia, pubblichiamo adesso alcuni commenti che si contraddistinguono per la logicità delle osservazioni, la ricchezza dei riferimenti normativi e l'acume delle osservazioni.
COMMENTO ALLA SENTENZA (parte prima)
Si nota nella sentenza in commento – che del resto si colloca nella scia dell’orientamento espresso dalla scarsa giurisprudenza esistente in argomento – una certa rigidità intepretativa nella configurazione della situazione in cui viene a trovarsi il Curatore dell’eredità giacente nel tempo intermedio tra il momento dell’accettazone dell’eredità e quello di trasferimento del possesso dei beni ereditari al chiamato che abbia accettato. Rigidità che scaturisce da una intepretazione esclusivamente e semplicisticamente letterale della norma di cui all’art. 532 cc (“il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata”), che però non sembra condivisibile, in considerazione del fatto che tra intepretazione non solo crea discrasie dommatiche e seri inconvenienti pratici, ma cossa palesemente contro altre disposizioni di legge, che vanno invece tenute presenti.
Il Tribunale di Genova, seguendo questa inclinazione all’ossequio alla letteralità della norma citata, proclama alcuni assiomi, sui quali è bene riflettere per verificare se enuncino inconcusse verità o se meritino una revisione critica.
Il primo assioma è così espresso: “il Curatore, verificata la validità e l’efficacia dell’accettazione, deve immediatamente consegnare i beni ereditari”.
Questa affermazione non può essere condivisa per la buna ragione che è in evidente contrasto con il chiaro dettato dell’art. 48 comma 3 D. Lg. 31/10/1990 n. 346 che prescrive un adempimento intermedio tra l’accettazione e la consegna all’erede.
In base a questa disposizone i detentori di beni che appartenevano al defunto (e tale è certamente il curatore dell’eredità giacente) non possono consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari, ed ai loro aventi causa se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione (a fini fiscali) della successione o integrativa con l’indicazione dei beni suddetti o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione di successione. E’ evidente che, fino a quando non gli verrà esibita la prova dell’avvenuto adempimento richiesto dalla norma tributaria citata, il curatore, pur in presenza dell’accettazione, non può e non deve consegnare i beni che costituiscono l’asse ereditario, il che significa – specularmente – che deve continuare ad amministrare il patrimonio ereditario in attesa di quella prova, sia pure limitatamente all’ordinaria amministraione (ad esempio, risquotere fitti, pagare imposte ecc.). Riteniamo che ciò dimostri una parziale sopravvivenza dei poteri del Curatore alla cessazione dalle sue funzioni.
Ma è opportuno fare un passo indietro e risalire ad un momento anteriore per esporre un altro ordine di considerazioni che serviranno a chiarire il quadro d’insieme e serviranno a fare capire che la cessazione delle funzioni del curatore non è per nulla un’automatica conseguenza dell’esistenza di un’accettazione.
Come dire che un’intepretazione letterale dell’art. 523 cc non è proponibile.
Già lo stesso enunciato del Tribunale, sopra riferito, ammette che il Curatore, prima di consegnare i beni ereditari all’accettante, debba verificare che l’accettazione sia valida ed efficace. Il che evidentemente significa che, nonostante l’esistenza di un’accettazione, il curatore dovrà rifiutarsi di consegnare quei beni se l’accettazione è da lui ritenuta invalida o inefficace. Questa conseguenza, sicuramente esatta, è però ancora insufficiente, perché parziale, essendovi altre possibili situazioni da tenere in considerazione.
E noto che l’accettazione, oltre che espressa, può anche essere tacita (art. 476 cc) e cioè risultare da un comportamento concludente dal quale possa inferirsi per logica coerenza la volontà di accettare (Cass. 13 febbraio 2987 in Foro It. Rep. 1987 Successione ereditaria3920, 50). Essendo estremamente varia e multiforme la gamma dei possibili atti del chiamato incidenti sul patrimonio ereditario, il Curatore, venutone a conoscenza, deve valutarli per decidere se essi comportino o non comportino accettazione. Il che vuole dire che il curatore in casi del genere deve anche appurare se esiste o non esiste un’accettazione.
Non basta.
Può anche verificarsi il caso che intervenga l’accettazione da parte di un chiamato di grado meno prossimo, mentre risulta l’esistenza di chiamati di grado più prossimo che non abbiano ancora manifestato la loro volontà in merito all’eredità e la cui accettazione escluderebbe dalla successione il chiamato meno prossimo.
Oppure il caso che intervenga l’accettazione di un soggetto (non riservatario) che sarebbe chiamato per legge, mentre esiste un testamento che istituisce erede un altro soggetto, non ancora accettante.
Non sembra che in tali ipotesi, pur in presenza di un’accettazione, il curatore debba considerare cessate le sue funzioni, mentre sarebbe più corretto che egli continuasse ad amministrare il patrimonio ereditario, procedendo intanto, nei due caso ipotizzati, all’interpello del chiamato del grado più prossimo o del chiamato per testamento, ai sensi del’art. 481 cc.
Non sembra dubbio, infatti, che se il curatore sia legittimato a tale interpello, consentito a chiunque vi abbia interesse, poiché siffatto interesse può ravvisarsi nel dovere del curatore di conservare l’asse ereditario al giusto erede e cioè a quel chiamato alla successione del quale si puntualizza la volontà della legge e a quello solo.
E che dire dell’ipotesi di conflitto tra due possibili aventi diritto all’eredità, entrambi accettanti, che abbiano promosso un giudizio in cui ciascuno cerca di escludere l’altro dalla successione? A quale dei due il Curatore consegnerà i beni, una volta preso atto della loro accettazione? O non dovrà piuttosto continuare a svolgere le sue funzioni in attesa della conclusione definitiva del giudizio per essere poi in grado di consegnare i beni ereditari al giusto erede?
Da queste osservazioni si può ricacare una prima, parziale, conclusione, e cioè che deve escludersi ogni automatismo tra accettazione dell’eredità e cessazione delle funzioni di curatore.
In sintesi, si può dire che in presenza di un atto di accettazione di eredità, sia in forma espressa che in forma tacita, il curatore deve:
a) accertare che si tratti di un atto al quale la legge attribuisce il significato certo ed inequivoco di accettazione;
b) accertare che esso provenga dal soggetto che, in quel particolare caso concreto, sia quello reamente chiamato alla successione;
c) accertare che l’accettazione sia valida ed efficace.
Solo al realizzaresi di tutte e tre queste condizioni si realizzarà la situazione prevista dall’art. 532 cc e si determinerà (previo, come appresso vedremo, controllo del giudice preposto alla vigilanza sulle eredità giacenti) la cessazione delle funzioni del Curatore.

Commenti