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L’azione revocatoria ordinaria: presupposti di fatto e di diritto

  • paolonoceti
  • 5 ago
  • Tempo di lettura: 33 min

L’azione revocatoria ordinaria, o actio pauliana, costituisce uno degli strumenti centrali di tutela del credito nell’ordinamento civile italiano, in quanto consente al creditore di reagire agli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore diminuisce o altera la garanzia patrimoniale generale prevista dall’art. 2740 c.c., facendone dichiarare l’inefficacia relativa nei propri confronti. Essa non mira a ricostituire tecnicamente il patrimonio del debitore, né a travolgere in senso assoluto l’atto dispositivo, ma produce un peculiare effetto di inefficacia relativa che permette al solo creditore vittorioso di agire esecutivamente sui beni trasferiti come se l’atto non fosse mai avvenuto. L’indagine sui presupposti di fatto e di diritto dell’azione passa, da un lato, attraverso la ricostruzione dello schema normativo degli artt. 2901,2903 c.c. e, dall’altro, attraverso l’elaborazione giurisprudenziale recente, con particolare rilievo per la sentenza delle Sezioni Unite n. 1898 del 27 gennaio 2025, che ha definito in modo rigoroso il requisito del dolo specifico per gli atti anteriori al sorgere del credito.  Sul piano oggettivo, la revocatoria richiede l’esistenza di un credito , anche futuro, condizionato o solo litigioso ,, un atto di disposizione patrimoniale del debitore e un pregiudizio, anche solo potenziale, alla garanzia patrimoniale (il c.d. eventus damni), con relativo nesso causale; sul piano soggettivo, occorrono la consapevolezza del debitore di ledere le ragioni creditorie e, negli atti onerosi, la partecipazione del terzo al disegno pregiudizievole o, quanto meno, la sua scientia damni. A questi presupposti si aggiungono la prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. e la particolare disciplina degli effetti verso i terzi acquirenti e i subacquirenti, nonché i rapporti con la revocatoria fallimentare e con altri strumenti, come l’espropriazione ex art. 2929-bis c.c. e l’azione revocatoria sulla costituzione di fondi patrimoniali e sui trust.  Il quadro che ne risulta è quello di un istituto di natura eccezionale, strettamente ancorato a presupposti di fatto rigorosi e a una complessa architettura probatoria, che la recente giurisprudenza di legittimità tende, più che ad espandere, a delimitare con precisione per preservare l’equilibrio tra tutela del creditore e sicurezza dei traffici giuridici.

1. Inquadramento sistematico dell’azione revocatoria ordinaria

1.1. Fondamento nella garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.

L’azione revocatoria ordinaria trova il suo fondamento sistematico nel principio della responsabilità patrimoniale generica sancito dall’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale principio implica che l’intero patrimonio del debitore costituisce la garanzia comune dei creditori, cosicché ogni atto di disposizione che ne riduca la consistenza o ne alteri in senso peggiorativo la composizione può compromettere la concreta realizzabilità del credito.

Il legislatore ha predisposto, a tutela di questa garanzia patrimoniale, una serie di mezzi di conservazione, tra cui l’azione surrogatoria, il sequestro conservativo e, appunto, l’azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 c.c., strumenti che hanno una funzione essenzialmente preventiva e cautelare, azionabili anche prima che l’inadempimento si sia consumato e prima che si avvii l’esecuzione forzata. L’azione revocatoria, in particolare, interviene quando il debitore abbia compiuto atti dispositivo-pregiudizievoli, in modo da rendere tali atti inopponibili al creditore che agisce, permettendogli di estendere l’esecuzione su beni che altrimenti sarebbero sottratti alla garanzia.

In questo quadro, l’art. 2901 c.c. specifica i presupposti e i limiti dell’azione, configurandola come rimedio eccezionale, in quanto deroga implicita alla piena libertà del debitore di disporre del proprio patrimonio e, correlativamente, alla regola per cui gli atti di disposizione validamente compiuti producono effetti verso tutti. Proprio per questa natura eccezionale, la giurisprudenza di legittimità , e in particolare le Sezioni Unite del 2025 , ha sottolineato che l’ambito applicativo della revocatoria non può essere dilatato oltre la ratio di conservazione della garanzia patrimoniale, specie quando vengano in rilievo atti anteriori al sorgere del credito o intervenuti in un contesto di normale circolazione dei beni.

1.2. Nozione e funzione dell’azione revocatoria ordinaria

L’azione revocatoria ordinaria, come definita dall’art. 2901 c.c., consente al creditore, anche se titolare di un credito condizionato o sottoposto a termine, di chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, al ricorrere di determinate condizioni soggettive in capo al debitore e, negli atti a titolo oneroso, anche in capo al terzo. È, dunque, un rimedio volto non alla dichiarazione di nullità o all’annullamento dell’atto, ma alla sua mera inefficacia relativa rispetto allo specifico creditore che agisce, preservandone invece la validità tra le parti e verso gli altri soggetti dell’ordinamento.

La dottrina e la giurisprudenza insistono sul carattere conservativo dell’azione revocatoria: essa non comporta un effetto restitutorio in senso tecnico, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma consente al creditore vittorioso di promuovere, nei confronti del terzo acquirente, azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato, come se l’atto non gli fosse opponibile. L’effetto è quindi di inefficacia relativa (o inopponibilità) e, per di più, doppiamente relativa: da un lato, giova esclusivamente al creditore che ha promosso l’azione; dall’altro lato, incide solo sul rapporto tra quel creditore e il terzo acquirente, lasciando inalterata la situazione tra debitore e terzo e tra il terzo e gli altri creditori.

La revocatoria ordinaria presenta, sul piano funzionale, una struttura bifasica. Nella prima fase, il creditore agisce in sede di cognizione per ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto impugnato, tramite una sentenza di natura costitutiva che modifica lo stato giuridico di opponibilità dell’atto rispetto al creditore. Nella seconda fase, eventuale e successiva, il creditore, forte di quella dichiarazione, promuove azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto, nei confronti del terzo acquirente o dei suoi aventi causa, secondo le regole ordinarie del processo esecutivo o dei procedimenti cautelari.

1.3. Natura giuridica e rapporto con la revocatoria fallimentare

Sul piano della natura giuridica, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che l’azione revocatoria, sia nella forma ordinaria sia in quella fallimentare, è un’azione di tipo costitutivo, in quanto mira a creare una nuova situazione giuridica , l’inefficacia relativa dell’atto , che prima non esisteva. La declaratoria di inefficacia non accerta un vizio originario dell’atto né si limita a ricognizioni dichiarative, ma incide ex nunc sulla sua opponibilità verso il creditore attore, in coerenza con la funzione di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.

Rispetto alla revocatoria fallimentare o concorsuale, regolata oggi dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e, in precedenza, dalla legge fallimentare, la revocatoria ordinaria presenta alcuni tratti comuni ma anche significative differenze. Entrambe mirano a neutralizzare atti pregiudizievoli alla garanzia dei creditori; tuttavia, la revocatoria fallimentare è esercitata dal curatore nell’interesse della massa e si fonda su presunzioni legali, temporali e soggettive (periodo sospetto, scientia decoctionis, ecc.), mentre la revocatoria ordinaria tutela il singolo creditore e richiede la prova piena dei presupposti indicati dall’art. 2901 c.c.

Il CCII, all’art. 165, conferma che il curatore può domandare l’inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori “secondo le norme del codice civile”, richiamando così espressamente l’azione revocatoria ordinaria; ciò accade in particolare per gli atti compiuti oltre i limiti temporali del periodo sospetto fallimentare, o, in generale, quando si voglia utilizzare il più ampio paradigma dell’art. 2901 c.c. a tutela della massa concorsuale. In questi casi si parla di “revocatoria ordinaria collettiva”, nella quale i presupposti oggettivi e soggettivi restano quelli dell’azione ordinaria, ma gli effetti sostanziali giovano a tutti i creditori concorsuali e non solo al singolo attore.

2. Quadro normativo: artt. 2901,2903 c.c. e altri riferimenti

2.1. L’art. 2901 c.c.: condizioni dell’azione revocatoria

Il cuore normativo dell’azione revocatoria ordinaria è rappresentato dall’art. 2901 c.c., che, nella sua formulazione, individua l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale del rimedio.  La norma stabilisce che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrano cumulativamente alcune condizioni soggettive: da un lato, che il debitore conoscesse il pregiudizio, oppure, se l’atto è anteriore al sorgere del credito, che esso sia stato dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento; dall’altro lato, che, nel caso di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, se l’atto è anteriore al credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Lo stesso art. 2901 c.c. include poi due importanti precisazioni. In primo luogo, considera prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, come atti a titolo oneroso quando contestuali al credito garantito, richiedendo quindi anche in tali ipotesi la scientia damni o la partecipatio fraudis del terzo. In secondo luogo, esclude dalla revocabilità l’adempimento di un debito scaduto, ritenendo che il pagamento di un debito esigibile rappresenti un atto dovuto e socialmente tipico, che non può essere messo in discussione tramite l’azione revocatoria ordinaria, salvo che intervenga la disciplina speciale della revocatoria fallimentare.

L’ultimo comma dell’art. 2901 c.c. disciplina infine la posizione dei terzi di buona fede, stabilendo che l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c. Si delinea così un sistema di protezione dell’affidamento incolpevole dei terzi, che opera tramite il meccanismo delle trascrizioni e delle iscrizioni e attraverso un giudizio sulla buona o mala fede degli acquirenti successivi.

2.2. L’art. 2902 c.c.: effetti della dichiarazione di inefficacia

L’art. 2902 c.c. completa la disciplina, regolando gli effetti della revocatoria in favore del creditore che ha ottenuto la dichiarazione di inefficacia.La disposizione stabilisce che il creditore, ottenuta la dichiarazione, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato, secondo le norme che disciplinano l’esecuzione contro il terzo proprietario.

La giurisprudenza chiarisce che, per effetto della sentenza di accoglimento, il bene oggetto dell’atto permane nel patrimonio del terzo, il quale ne resta proprietario, mentre al creditore viene riconosciuta una sorta di “garanzia specifica” sul bene, che gli consente di aggredirlo in via esecutiva con un privilegio rispetto ai creditori personali del terzo, salva l’opponibilità di iscrizioni o trascrizioni anteriori alla trascrizione della domanda di revoca.Il supero di eventuali vendite forzate non torna al debitore, bensì al terzo acquirente, poiché l’acquisto di quest’ultimo è revocato solo entro il limite dell’interesse del creditore che ha agito.

Un passaggio particolarmente rilevante, sul piano sistematico, riguarda il rapporto tra azione revocatoria e responsabilità del terzo acquirente. La giurisprudenza ha chiarito che l’accoglimento dell’azione revocatoria non comporta, di per sé, una responsabilità extracontrattuale del terzo verso il creditore, salvo che il terzo abbia dolosamente concorso a provocare l’inadempimento del debitore; solo in casi del genere, infatti, può prospettarsi una responsabilità ulteriore, anche risarcitoria, oltre all’effetto di inefficacia relativa dell’atto.Tuttavia, quando il terzo subacquirente sia in mala fede e il bene non sia più aggredibile in natura, si apre la via, in particolare in ambito concorsuale, a una tutela per equivalente parametrata al valore del bene sottratto, come riconosciuto da parte della giurisprudenza di legittimità.

2.3. L’art. 2903 c.c.: prescrizione dell’azione e decorrenza

L’art. 2903 c.c. prevede che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, introducendo un termine relativamente breve rispetto alla prescrizione ordinaria dei diritti di credito, al fine di evitare che l’incertezza sulla stabilità degli acquisti a titolo oneroso si protragga eccessivamente nel tempo. La ratio è quella di bilanciare l’esigenza di tutela dei creditori con quella di stabilità dei traffici giuridici, impedendo che gli atti dispositivi restino indefinitamente esposti al rischio della revocatoria.

La giurisprudenza ha però precisato che, quando l’atto è soggetto a un regime di pubblicità, come nel caso di atti immobiliari o di costituzione di fondi patrimoniali, la prescrizione decorre dal momento in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, ai sensi del principio generale dell’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.  In tal caso, quindi, il termine quinquennale inizia a decorrere dalla trascrizione nei registri immobiliari o dall’annotazione nei registri dello stato civile, giacché solo da quel momento il creditore è in condizione giuridica di venire a conoscenza dell’atto e di reagire con la revocatoria.

In dottrina e in giurisprudenza vi sono state discussioni sull’esatto coordinamento tra la lettera dell’art. 2903 c.c. e la regola generale dell’art. 2935 c.c., ma l’orientamento oggi maggioritario ritiene che, per gli atti soggetti a pubblicità, la decorrenza dalla “data dell’atto” vada interpretata come data di pubblicità legale, proprio per evitare che la prescrizione decorra in un momento in cui il creditore non ha ancora una possibilità effettiva di esercitare il proprio diritto.

3. Presupposti oggettivi: credito, atto dispositivo ed eventus damni

3.1. Nozione ampia di credito e “ragione di credito”

Il primo presupposto oggettivo dell’azione revocatoria è l’esistenza di un diritto di credito in capo all’attore nei confronti del debitore che ha compiuto l’atto di disposizione.  L’art. 2901 c.c. precisa che il creditore può agire anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, ampliando così la legittimazione attiva ai crediti non ancora esigibili e alle aspettative condizionali.  La giurisprudenza di legittimità è giunta, poi, ad abbracciare una nozione particolarmente ampia di credito, ricomprendendo anche le mere “ragioni” o aspettative di credito, anche se litigiose e non ancora accertate giudizialmente.

Secondo questo orientamento, ai fini dell’esperibilità della revocatoria è sufficiente che l’attore alleghi e provi in giudizio l’esistenza di un vincolo obbligatorio, potendo tale prova essere fornita tramite titoli, contratti, decisioni giudiziarie, oppure anche tramite presunzioni semplici, senza che occorra necessariamente un titolo esecutivo o una sentenza passata in giudicato.  La mancanza di un accertamento definitivo del credito non impedisce, quindi, l’azione revocatoria; la pendenza di giudizi sul merito del credito può semmai indurre il giudice a coordinare la decisione revocatoria con l’esito di tali giudizi, ma non incide sulla legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c.

Resta peraltro fermo che, in base all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’esistenza del credito , quanto meno in termini di verosimiglianza idonea a fondare la qualità di creditore , grava sull’attore, il quale sopporta il rischio della mancata prova; il debitore convenuto potrà contestare tale esistenza, offrendo prova contraria o dimostrando fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito dedotto.  Questo assetto rispecchia la natura dell’azione revocatoria come strumento ancillare rispetto al rapporto obbligatorio: è la qualità di creditore a legittimare l’azione, cosicché la sua prova rappresenta un passaggio imprescindibile del thema decidendum e del thema probandum.

3.2. L’atto di disposizione patrimoniale

Il secondo presupposto oggettivo è costituito dall’esistenza di un atto di disposizione del patrimonio del debitore, inteso come un negozio giuridico che comporti una modifica della situazione patrimoniale, sia sul piano quantitativo, sia su quello qualitativo.  Rientrano in questa categoria le vendite di beni, le donazioni, le cessioni di crediti, la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia su beni del debitore, nonché l’assunzione di nuove obbligazioni verso terzi, come accendere un mutuo o prestare garanzia reale o personale per debiti propri o altrui.

Sono considerati atti a titolo oneroso, ai fini dell’art. 2901 c.c., non solo le tipiche compravendite, ma anche le prestazioni di garanzia, personali o reali, quando siano contestuali al credito garantito, cioè quando il sorgere del credito sia collegato alla concessione della garanzia stessa.  In tali ipotesi, infatti, il patrimonio del debitore viene qualitativamente gravato da un vincolo di garanzia, con potenziale pregiudizio per gli altri creditori, che vedono affievolita la propria posizione rispetto al creditore garantito.

Rientrano inoltre nell’ambito di applicazione della revocatoria gli atti costitutivi di vincoli di destinazione e di segregazione patrimoniale, come la costituzione di fondi patrimoniali, vincoli di indisponibilità, trust o strumenti comunque idonei a sottrarre beni alla normale garanzia generica ex art. 2740 c.c.  La giurisprudenza qualifica di regola l’atto di costituzione del fondo patrimoniale come atto a titolo gratuito, poiché non comporta un corrispettivo, ma la destinazione dei beni a soddisfare i bisogni della famiglia; tale atto è quindi revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. al ricorrere dei presupposti dell’eventus damni e del consilium fraudis del debitore, senza che rilevi lo stato soggettivo del coniuge co-costituente, salvo ipotesi particolari.

3.3. L’eventus damni: natura, contenuto e nesso causale

Il terzo presupposto oggettivo, tradizionalmente indicato come eventus damni, consiste nel pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall’atto di disposizione, inteso come lesione dell’interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.  La giurisprudenza è costante nel chiarire che non è necessario che il patrimonio del debitore diventi del tutto incapiente; è sufficiente che l’atto di disposizione renda più difficile, incerta o rischiosa la soddisfazione coattiva del credito, riducendo la consistenza del patrimonio aggredibile o trasformandone la composizione in modo peggiorativo per i creditori.

Il pregiudizio può consistere in una diminuzione quantitativa del patrimonio, ad esempio la vendita di beni senza un corrispettivo adeguato o a prezzo vile, oppure nella cessione dell’unico bene immobile aggredibile; ma può anche consistere in una variazione qualitativa, come quando beni facilmente aggredibili, quali immobili o crediti certi, vengano trasformati in denaro facilmente occultabile o in beni sottoposti a vincoli di indisponibilità.  È stato affermato che l’eventus damni sussiste anche quando l’atto comporti una mera trasformazione qualitativa del patrimonio che renda meno agevole il soddisfacimento del credito, come nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale sui beni immobili di proprietà del debitore successivamente fallito.

Con la sentenza n. 23907 del 25 settembre 2019, la Cassazione ha precisato che l’onere di dimostrare le modificazioni, quantitative o qualitative, della garanzia patrimoniale grava sul creditore, il quale deve allegare e provare in giudizio che l’atto di disposizione ha determinato una riduzione o un aggravamento della situazione patrimoniale del debitore tale da compromettere o rendere più incerta la propria soddisfazione.  Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha anche chiarito che, una volta allegato un atto idoneo a ridurre significativamente il patrimonio, incombe sul debitore l’onere di dimostrare che il patrimonio residuo è comunque sufficiente a garantire le ragioni del creditore, poiché l’assenza di un rischio concreto di pregiudizio rappresenta un fatto impeditivo dell’azione revocatoria.

L’eventus damni non deve necessariamente essersi già tradotto in un danno effettivo; è sufficiente il pericolo attuale di danno, ossia una seria probabilità che il credito non possa essere soddisfatto integralmente a causa dell’atto dispositivo.  In questa prospettiva, l’azione revocatoria si conferma come rimedio essenzialmente preventivo, destinato a operare in una fase in cui l’inadempimento possa ancora essere scongiurato, ma l’evoluzione della situazione patrimoniale del debitore fa ragionevolmente temere un pregiudizio per i creditori, qualora non si neutralizzino gli effetti degli atti pregiudizievoli.

3.4. Sintesi dei presupposti oggettivi

Per offrire una visione sistematica, è utile rappresentare i presupposti oggettivi dell’azione revocatoria ordinaria in una prospettiva comparativa.

Presupposto oggettivo

Contenuto sostanziale

Profili probatori principali

Credito (anche futuro o condizionato)

Esistenza di un vincolo obbligatorio, anche come mera ragione o aspettativa di credito, non necessariamente esigibile o accertato con titolo esecutivo

Prova a carico del creditore ai sensi dell’art. 2697 c.c., anche tramite titoli, contratti, decisioni, presunzioni semplici

Atto di disposizione

Negozi che modificano la situazione patrimoniale del debitore (vendite, donazioni, costituzione di diritti reali, prestazioni di garanzia, fondi patrimoniali, trust, vincoli di indisponibilità)

Prova documentale dell’atto impugnato; individuazione della natura onerosa o gratuita e della sua collocazione temporale rispetto al sorgere del credito

Eventus damni

Pregiudizio, anche solo potenziale, alla garanzia patrimoniale del creditore, consistente in diminuzione quantitativa o trasformazione qualitativa peggiorativa del patrimonio, tale da rendere più difficile, incerta o rischiosa la soddisfazione coattiva

Onere iniziale sul creditore di dimostrare le modificazioni della garanzia; onere sul debitore di provare la sufficiente capienza del patrimonio residuo per escludere il rischio di pregiudizio

Questa griglia evidenzia come i presupposti oggettivi costituiscano un nucleo unitario: la titolarità del credito, l’esistenza di un atto di disposizione e il pregiudizio alla garanzia patrimoniale si integrano nella delineazione di un fatto costitutivo complesso dell’azione revocatoria, su cui si innestano poi i presupposti soggettivi relativi allo stato di coscienza del debitore e del terzo.

4. Presupposti soggettivi: consilium fraudis, scientia damni e partecipatio fraudis

4.1. La posizione del debitore: consilium fraudis e distinzione tra atti anteriori e successivi al credito

Sul piano soggettivo, l’art. 2901 c.c. richiede, anzitutto, che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni del creditore, ovvero, se si tratta di atto anteriore al sorgere del credito, che l’atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Nel linguaggio tradizionale, si parla di consilium fraudis del debitore, concetto che la giurisprudenza ha lungamente interpretato, almeno per gli atti successivi al credito, come mera consapevolezza del pregiudizio, senza richiedere una specifica intenzione di nuocere o un animus nocendi in senso stretto.

Quando l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è sufficiente il c.d. dolo generico, inteso come semplice conoscenza, da parte del debitore, del fatto che l’atto comporta una riduzione o trasformazione peggiorativa della garanzia patrimoniale e, quindi, un pericolo per la soddisfazione del credito. La Cassazione ha più volte affermato che tale consapevolezza può essere desunta anche per presunzioni, in base a circostanze quali la situazione di difficoltà economica del debitore, la prossimità temporale tra l’atto e l’emersione dell’insolvenza, la sproporzione tra il valore del bene e il corrispettivo ricevuto, o il vincolo familiare tra debitore e acquirente.

Molto più complessa è la disciplina degli atti anteriori al sorgere del credito, per i quali l’art. 2901 c.c. esige che l’atto sia “dolosamente preordinato” al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.Questo inciso ha dato luogo, negli anni, a un contrasto interpretativo tra due orientamenti: uno, più rigoroso, che richiedeva il dolo specifico, ossia un vero e proprio progetto premeditato di sottrarre beni in vista dell’assunzione del futuro debito, con consapevolezza del credito in via di formazione; l’altro, più estensivo, che riteneva sufficiente il dolo generico, ovvero la mera previsione da parte del debitore del possibile pregiudizio alle future ragioni creditorie, inteso come generico pericolo di insufficienza patrimoniale.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025, hanno composito il contrasto, affermando che, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall’art. 2901, primo comma, non è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio, ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio: si tratta, quindi, di un dolo specifico.

In altri termini, il debitore deve aver previsto il sorgere del credito, aver voluto contrarre il debito o averne consapevolmente accettato la futura insorgenza, e aver compiuto l’atto dispositivo proprio in funzione di tale futura obbligazione, con lo scopo di ridurre il proprio patrimonio in modo da sottrarre beni alla garanzia del futuro creditore.La decisione delle Sezioni Unite, oltre a ribadire la natura eccezionale dell’azione revocatoria rispetto alla regola dell’art. 2740 c.c., restringe l’ambito di operatività della revocatoria per gli atti anteriori, evitando che qualsiasi atto di disposizione compiuto in una fase di potenziale esposizione a future obbligazioni sia automaticamente sospettabile di frode.

4.2. La posizione del terzo acquirente: scientia damni e partecipatio fraudis

Per gli atti a titolo oneroso, l’art. 2901 c.c. esige, oltre alla consapevolezza del debitore, anche che il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore; se l’atto è anteriore al sorgere del credito, occorre inoltre che il terzo abbia partecipato alla dolosa preordinazione, condividendo il progetto fraudolento del debitore.La dottrina e la giurisprudenza usano a questo proposito le espressioni scientia damni o scientia fraudis del terzo, nonché partecipatio fraudis per indicare la sua adesione consapevole al disegno pregiudizievole.

La scientia damni è generalmente intesa come consapevolezza, anche solo generica, del fatto che l’atto di disposizione è idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale del debitore in danno dei creditori, senza che occorra che il terzo conosca in dettaglio il credito specifico per cui viene promossa l’azione, almeno nel caso di atti successivi al sorgere del credito. La conoscenza del pregiudizio può essere equiparata alla conoscibilità secondo criteri di ordinaria diligenza; perciò, la giurisprudenza ritiene che la scientia damni possa essere provata anche per presunzioni semplici, valorizzando elementi quali il vincolo di parentela stretto tra debitore e acquirente, la convivenza, la sproporzione del prezzo (vendita a prezzo vile), la contestualità temporale con l’emersione di gravosi debiti o procedimenti esecutivi.

In particolare, la Cassazione ha affermato che la partecipazione fraudolenta del terzo può desumersi anche dalla sussistenza di un rapporto familiare stretto con il debitore, quando sia estremamente inverosimile che il terzo ignorasse la situazione debitoria gravante sul disponente; tale parentela, unita ad altri indici, consente al giudice di ritenere provata la scientia damni in via presuntiva. Analogamente, la vendita di un bene, soprattutto se unico immobile, a un prezzo manifestamente inferiore al valore di mercato è stata considerata un indice forte di malafede del terzo acquirente, tanto che in taluni arresti si è parlato di una presunzione di consapevolezza del pregiudizio in caso di prezzo vile.

Quando l’atto è anteriore al sorgere del credito, la recente sentenza delle Sezioni Unite del 2025 richiede, oltre al dolo specifico del debitore, che il terzo conosca l’intento perseguito dal debitore rispetto al debito futuro e vi partecipi, condividendo il progetto di preordinare l’atto a pregiudicare quel futuro credito. La partecipatio fraudis richiede quindi, in questi casi, un livello di consapevolezza più intenso rispetto alla mera scientia damni richiesta per gli atti successivi al credito: il terzo deve conoscere non solo la generale situazione di difficoltà del debitore, ma anche lo specifico intento di spogliarsi di beni in vista del sorgere di una determinata obbligazione o di una determinata relazione creditoria.

4.3. Gli atti a titolo gratuito: irrilevanza dello stato soggettivo del terzo

La disciplina è diversa per gli atti a titolo gratuito, come le donazioni o gli atti di liberalità indiretta, nei quali l’art. 2901 c.c. non richiede alcuna consapevolezza in capo al terzo beneficiario. La ragione è individuata nella maggiore protezione accordata al creditore rispetto al terzo, che, in tali ipotesi, non ha sopportato alcun sacrificio patrimoniale e si colloca, per così dire, in una posizione di “concorrente di lusso” con il creditore; tra chi tenta di realizzare un vantaggio (qui certat de lucro captando) e chi vuole evitare un danno (qui certat de damno vitando), l’ordinamento favorisce il secondo.11

Per gli atti gratuiti, quindi, è sufficiente la presenza dell’eventus damni e la scientia fraudis del debitore, intesa come consapevolezza del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori, senza che sia necessario accertare un dolo specifico, se l’atto è successivo al credito, né la partecipazione del beneficiario al disegno fraudolento. In alcune pronunce, specialmente in sede di merito, si è persino affermato che, quando l’atto gratuito è successivo al sorgere del credito, il solo eventus damni può risultare sufficiente, soprattutto se l’atto consuma pressoché l’intero patrimonio del debitore, lasciandolo in una situazione di conclamata incapienza.9

La giurisprudenza ha altresì valorizzato la nozione di scientia damni per delineare, negli atti gratuiti, il contenuto della consapevolezza del debitore: si tratta della semplice conoscenza del danno ragionevolmente prevedibile per le ragioni creditorie derivante dall’atto, anche senza l’intenzione specifica di nuocere; in questo senso, la scientia damni si distingue dal dolo specifico richiesto per gli atti anteriori al credito, operando come criterio più elastico per gli atti successivi.

4.4. Consilium fraudis, scientia damni e onere della prova

Sul piano probatorio, l’elemento soggettivo , consilium fraudis del debitore e scientia damni o partecipatio fraudis del terzo , integra, alla luce dell’art. 2697 c.c., un fatto costitutivo dell’azione revocatoria; pertanto, in linea di massima, è il creditore attore a doverne fornire la prova. Tuttavia, trattandosi di stati interni, la prova è spesso desunta attraverso presunzioni semplici, ricostruendo il quadro delle circostanze esterne che rendono altamente probabile la consapevolezza del pregiudizio: rapporto di stretta parentela, conoscenza della situazione debitoria conclamata, prossimità temporale tra l’atto e l’inizio di procedure esecutive o concorsuali, prezzo manifestamente incongruo, mancanza di corrispettivo effettivo.

La scelta delle Sezioni Unite di richiedere il dolo specifico per gli atti anteriori al credito rende l’onere probatorio più gravoso per il creditore, poiché egli deve dimostrare non solo la consapevolezza del pregiudizio, ma anche il collegamento finalistico tra l’atto e il futuro credito, ricostruendo un vero e proprio disegno preordinato di depauperamento in vista dell’assunzione dell’obbligazione. Ciò implica spesso un’analisi approfondita della cronologia dei rapporti tra debitore e futuro creditore, nonché delle motivazioni economiche e patrimoniali sottese all’atto dispositivo, al fine di verificare se esso si inserisca in un piano meditato di frode o si collochi piuttosto nel normale rischio dei traffici, che l’ordinamento non intende eccessivamente comprimere.

Del resto, proprio la natura eccezionale dell’azione revocatoria in relazione ai principi di libertà negoziale e di responsabilità patrimoniale generica ha indotto la Cassazione a ritenere non condivisibile l’orientamento minoritario che riteneva sufficiente, anche per gli atti anteriori, la mera previsione del pregiudizio, in quanto tale impostazione avrebbe dilatato oltre misura l’ambito dell’azione e pregiudicato la tutela degli acquisti incolpevoli dei terzi. L’individuazione del dolo specifico come requisito necessario per gli atti anteriori al credito costituisce dunque una chiara scelta di politica giudiziaria, diretta a salvaguardare un equilibrio ragionevole tra esigenze di tutela del credito e stabilità dei rapporti negoziali.

5. Onere della prova, profili processuali e prescrizione

5.1. Ripartizione dell’onere della prova tra creditore, debitore e terzo

L’azione revocatoria ordinaria presenta un’articolata distribuzione dell’onere della prova, che riflette la complessità dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi. In base all’art. 2697 c.c., spetta al creditore attore provare tutti gli elementi costitutivi della propria domanda, ossia l’esistenza del credito (con relativo “an” e “quando”), l’esistenza dell’atto impugnato, l’eventus damni e il nesso causale tra atto e pregiudizio, nonché, in linea generale, gli elementi soggettivi richiesti dall’art. 2901 c.c. , consilium fraudis del debitore e scientia damni o partecipatio fraudis del terzo negli atti onerosi.

Il debitore convenuto, specularmente, può opporre fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa revocatoria, sostenendone il corrispondente onere probatorio: ad esempio, può dimostrare che il suo patrimonio residuo è comunque in grado di soddisfare le ragioni creditorie, neutralizzando così l’eventus damni; oppure può provare l’estinzione del credito, la mancata insorgenza della condizione o del termine, o l’inesistenza del rapporto obbligatorio allegato. In questo senso, la giurisprudenza ha espressamente affermato che, mentre il creditore deve provare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è onere del debitore dimostrare che il patrimonio residuo conservi una consistenza tale da rendere inesistente o irrilevante il pericolo di pregiudizio.

Il terzo acquirente, dal canto suo, se intende opporre la buona fede per sottrarsi agli effetti della revocatoria, ha l’onere di dimostrare di non essere stato a conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, fermo restando che il creditore attore può contrastare tale buona fede allegando presunzioni di scientia damni. Nelle ipotesi in cui l’atto oneroso sia successivo al sorgere del credito, l’art. 2901 c.c. pone infatti, come condizione della revocabilità, la consapevolezza del terzo; la giurisprudenza ritiene che, in mancanza di indizi significativi addotti dal creditore, la buona fede del terzo possa essere presunta, ma tale presunzione è superabile mediante la dimostrazione, ad esempio, di rapporti familiari stretti o di circostanze che rendano implausibile l’ignoranza della situazione debitoria del disponente.

5.2. Il ruolo delle presunzioni e delle evidenze indiziarie

Poiché gli elementi soggettivi attengono a stati interni, la prova diretta di consilium fraudis e scientia damni è spesso impossibile; per questo, la giurisprudenza valorizza largamente le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., desumendo la consapevolezza del pregiudizio da una serie di fatti noti che, secondo l’id quod plerumque accidit, rendono ragionevole l’inferenza circa lo stato psicologico delle parti.

Tra le circostanze frequentemente valorizzate vi sono la sproporzione tra corrispettivo e valore del bene (vendita a prezzo vile), la vendita dell’unico bene immobile o di beni essenziali del debitore, la contestualità tra l’atto di disposizione e l’insorgere di azioni esecutive o di situazioni di insolvenza conclamata, l’interposizione di soggetti strettamente legati al debitore da vincoli familiari o societari, la rapidità dei passaggi successivi del bene a subacquirenti vicini al debitore. In alcuni arresti, ad esempio, si è ritenuto che la vendita dell’unico immobile del debitore a un familiare, poco prima dell’avvio di un’esecuzione, a un prezzo vistosamente inferiore a quello di mercato, integri un quadro indiziario di forte gravità, precisione e concordanza, sufficiente ad affermare tanto l’eventus damni quanto la scientia fraudis del debitore e la scientia damni del terzo.

Le presunzioni non esonerano, naturalmente, il creditore dall’onere di allegare in modo puntuale i fatti noti da cui ricavare l’inferenza, ma consentono di superare la difficoltà di una prova diretta dell’elemento psicologico; spetta poi al debitore e al terzo controbattere tali presunzioni, offrendo una spiegazione alternativa plausibile delle circostanze addotte o dimostrando l’esistenza di ragioni economiche serie e lecite che giustifichino l’atto di disposizione, come l’esigenza di reperire liquidità per far fronte a debiti scaduti o la riorganizzazione del patrimonio in un contesto imprenditoriale fisiologico.

5.3. Prescrizione quinquennale e questioni sulla decorrenza

La prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, come visto, è disciplinata dall’art. 2903 c.c., che prevede un termine di cinque anni dalla data dell’atto. L’interpretazione di questa formula ha dato luogo a due orientamenti. Un primo indirizzo, maggiormente letterale, ha ritenuto che il termine decorra dalla stipula dell’atto, indipendentemente dalla sua pubblicità o dalla conoscenza effettiva del creditore, in coerenza con la funzione di garantire certezza ai traffici e di evitare che la revocatoria possa colpire atti troppo risalenti nel tempo. Un secondo orientamento, oggi prevalente, ha invece coordinato l’art. 2903 c.c. con il principio generale dell’art. 2935 c.c., affermando che, per gli atti soggetti a trascrizione o annotazione, la prescrizione decorre dal momento in cui l’atto è stato reso pubblico, in quanto solo da tale momento il diritto può essere concretamente esercitato.

La Cassazione, in alcune pronunce relative, ad esempio, alla costituzione di un fondo patrimoniale, ha chiarito che il quinquennio decorre dalla data dell’annotazione nei registri dello stato civile, non da quella della stipula, giacché solo l’annotazione rende l’atto opponibile ai terzi e dunque rilevante per la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori. Similmente, per gli atti immobiliari trascritti, il dies a quo va individuato nella data di trascrizione nei registri immobiliari, perché è in quel momento che il creditore può venire a conoscenza dell’atto e reagire mediante l’azione revocatoria.

In ogni caso, il termine quinquennale ha natura prescrizionale e non decadenziale, con conseguente possibilità di interruzione e sospensione secondo le regole generali, e decorre per ciascun atto autonomamente, sicché la pluralità di atti di disposizione darà luogo ad altrettante decorrenze temporali, da valutare singolarmente ai fini della proponibilità dell’azione. In ambito concorsuale, quando la revocatoria ordinaria è esercitata dal curatore, il termine quinquennale ex art. 2903 c.c. si coordina con il limite triennale previsto dall’art. 69-bis l. fall. (oggi ripreso nel CCII) per l’azione revocatoria fallimentare, con la conseguenza che gli atti anteriori al triennio ma entro il quinquennio sono suscettibili di revocatoria solo in via ordinaria ex art. 2901 c.c., secondo le condizioni ivi previste.

6. Effetti della revocatoria, tutela dei terzi e conflitti tra creditori

6.1. Inefficacia relativa, natura costitutiva e mancanza di effetto restitutorio

Come già accennato, l’effetto tipico dell’azione revocatoria ordinaria è l’inefficacia relativa dell’atto impugnato nei confronti del creditore che l’ha promosso. La sentenza di accoglimento non incide sulla validità sostanziale del negozio tra debitore e terzo, né determina la caducazione dell’atto per l’intero ordinamento; essa si limita a dichiarare che, rispetto al creditore vittorioso, l’atto è inopponibile, cosicché il bene può essere aggredito come se fosse ancora nel patrimonio del debitore, pur rimanendo giuridicamente di proprietà del terzo.

Le Sezioni Unite hanno ribadito la natura costitutiva di tale sentenza, sottolineando che l’azione revocatoria opera tramite una decisione giudiziale che modifica lo stato giuridico di opponibilità dell’atto e che pertanto non può essere equiparata a un mero accertamento dichiarativo di un vizio originario.La revoca non produce, di regola, un effetto restitutorio automatico in favore del debitore; il bene non rientra nel suo patrimonio, e il creditore non ne diviene direttamente titolare, ma ottiene un potere di aggressione esecutiva sul bene o sul suo controvalore, secondo le regole dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Questo assetto determina una struttura bifasica: in una prima fase, si ottiene la declaratoria di inefficacia; in una seconda fase, eventuale, il creditore procede a pignorare il bene in mano al terzo, realizzando il proprio credito sul ricavato della vendita forzata. In tale procedimento esecutivo, il terzo conserva la qualità di debitore espropriato per il bene oggetto dell’esecuzione, e gli altri creditori del terzo possono intervenire, facendo valere i propri diritti sul ricavato, pur dovendo rispettare, in talune ipotesi, una posizione preferenziale del creditore revocante.

6.2. Conflitti tra creditore revocante e creditori del terzo acquirente

Il permanere del bene nel patrimonio del terzo acquirente, anche dopo la dichiarazione di inefficacia relativa, apre il problema dei conflitti tra il creditore revocante e i creditori personali del terzo.In dottrina si è sostenuto che, a favore del creditore che ha ottenuto la revocatoria e provveduto alla trascrizione della domanda e dell’eventuale sentenza, si formi una sorta di garanzia specifica, assimilabile a una causa di prelazione rispetto ai creditori del terzo sul ricavato della vendita forzata del bene oggetto dell’atto revocato.

La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che il creditore revocante ha diritto di soddisfarsi con preferenza rispetto ai creditori del terzo, salva l’opponibilità di pignoramenti o iscrizioni ipotecarie eseguiti anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione. In presenza di un pignoramento anteriore sulla stessa cosa, vi sarà concorso paritario tra il creditore revocante e i creditori del terzo esecutato, mentre, in mancanza di formalità anteriori, il creditore revocante gode di una posizione privilegiata sul ricavato.

Questa impostazione mira a evitare che la tutela accordata al creditore del debitore originario venga neutralizzata dalle pretese dei creditori del terzo, i quali, pur legittimamente collocati sul patrimonio del loro debitore, hanno un rapporto più debole con il bene oggetto dell’atto revocato rispetto al creditore che ha ottenuto la dichiarazione di inefficacia e sul quale il legislatore ha inteso riversare gli effetti del rimedio conservativo.Nondimeno, tale soluzione genera un delicato equilibrio tra interessi contrapposti, che la giurisprudenza cerca di modulare tenendo conto, di volta in volta, del momento delle trascrizioni e della buona o mala fede dei successivi acquirenti o degli aggiudicatari in sede esecutiva.

6.3. Terzi subacquirenti, trascrizione della domanda e tutela dell’affidamento

La disciplina dei terzi subacquirenti e, più in generale, dei terzi che abbiano acquistato diritti sul bene dopo l’atto revocando, trova il proprio fulcro nell’ultimo comma dell’art. 2901 c.c. e nell’art. 2652 n. 5 c.c., che regolano i rapporti tra trascrizione della domanda di revocatoria e successivi atti di disposizione.La regola generale è che i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca non sono pregiudicati dall’azione revocatoria; al contrario, gli atti a titolo oneroso successivi alla trascrizione della domanda sono travolti dagli effetti dell’inefficacia, indipendentemente dalla buona o mala fede del subacquirente.

In sintesi, se la domanda revocatoria viene trascritta prima dell’atto di acquisto del subacquirente, la successiva sentenza di accoglimento è automaticamente opponibile a quest’ultimo, che subisce l’estensione degli effetti della revoca, sia che abbia acquistato a titolo gratuito, sia che abbia acquistato a titolo oneroso, e a prescindere dal suo stato soggettivo. Se, invece, l’atto di acquisto del subacquirente è trascritto prima della domanda di revoca, occorre distinguere: se l’acquisto è gratuito, l’inefficacia si estende in ogni caso; se l’acquisto è oneroso, la tutela del subacquirente dipende dalla sua buona fede, che, ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c., lo protegge dalla revocatoria purché sia incolpevole e ignaro del pregiudizio arrecato ai creditori.

Questa disciplina, basata sul sistema della pubblicità immobiliare, persegue l’obiettivo di salvaguardare l’affidamento dei terzi che abbiano fatto affidamento su una situazione trascritta, purché in buona fede, senza tuttavia sacrificare la possibilità per il creditore di neutralizzare le manovre fraudolente del debitore quando abbia tempestivamente trascritto la propria domanda revocatoria. L’equilibrio è reso ancora più complesso in presenza di procedure esecutive sul bene già gravato da una domanda revocatoria, come nel caso in cui l’esecutato abbia acquistato il bene da un soggetto nei cui confronti la revocatoria sia stata vittoriosamente esperita; in tali ipotesi, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità per il creditore revocante di far prevalere gli effetti della revoca anche sul decreto di trasferimento emesso in sede esecutiva, con tutela restitutoria per l’aggiudicatario nei confronti dei creditori che hanno beneficiato del ricavato.

6.4. Rapporti con la revocatoria fallimentare e la revocatoria ordinaria collettiva

Nelle situazioni di insolvenza che sfociano in procedure concorsuali, l’azione revocatoria ordinaria si intreccia con la revocatoria fallimentare e con l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore. Il curatore può, infatti, promuovere tanto l’azione revocatoria fallimentare (oggi modellata dal CCII), quanto l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., quest’ultima in particolare per gli atti compiuti oltre i limiti temporali del periodo sospetto o per gli atti che non rientrano nelle tipologie presuntivamente revocabili dalla normativa concorsuale.

Quando il curatore esercita l’azione revocatoria ordinaria, i presupposti oggettivi e soggettivi restano quelli dell’art. 2901 c.c., ma gli effetti dell’eventuale accoglimento giovano all’intera massa dei creditori concorsuali, comportando l’acquisizione del bene o del suo controvalore all’attivo fallimentare e la distribuzione del ricavato secondo le regole della par condicio creditorum. Si parla, in questo caso, di revocatoria ordinaria collettiva, nella quale la funzione conservativa della garanzia patrimoniale non si esprime più a favore del singolo creditore ma a beneficio dell’intera collettività dei creditori.

Le Sezioni Unite hanno inoltre affrontato il problema del coordinamento tra l’azione revocatoria esercitata dal fallimento del solvens e il fallimento dell’accipiens, chiarendo che il fallimento del solvens che non abbia promosso l’azione revocatoria prima dell’apertura della procedura nei confronti dell’accipiens non può più esperire tale azione, in ragione del principio di cristallizzazione dell’attivo del fallimento dell’accipiens; resta tuttavia salva la possibilità di un’azione restitutoria per equivalente, parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale. Anche qui emerge chiaramente la natura costitutiva della revocatoria e la sua funzione di reintegrazione della garanzia patrimoniale in un contesto di concorso tra creditori.

7. Applicazioni particolari: immobili, fondi patrimoniali, trust e crediti erariali

7.1. Alienazione di immobili in frode ai creditori e art. 2929-bis c.c.

Nel settore immobiliare, la fattispecie tipica che richiama l’azione revocatoria è l’alienazione in frode ai creditori, cioè la vendita, spesso simulata o a prezzo vile, con cui il debitore cerca di sottrarre un immobile alla futura esecuzione forzata.In questi casi, il creditore può proporre azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., dimostrando l’esistenza del credito, l’atto di disposizione e il pregiudizio arrecato, nonché la consapevolezza del debitore e, negli atti onerosi, del terzo acquirente; se la revocatoria viene accolta, il creditore potrà pignorare l’immobile nella disponibilità dell’acquirente, come se la vendita non gli fosse opponibile.

L’esperienza pratica ha mostrato tuttavia i limiti temporali e probatori della revocatoria, soprattutto quando l’atto di alienazione venga seguito da ulteriori trasferimenti o da atti di segregazione patrimoniale. Per reagire a queste situazioni, il legislatore ha introdotto l’art. 2929-bis c.c., che consente al creditore munito di titolo esecutivo di procedere direttamente all’esecuzione forzata sui beni che il debitore ha conferito in trust, in fondi patrimoniali o ha sottoposto a vincoli di indisponibilità, senza necessità di preventiva revocatoria, purché l’atto sia successivo al sorgere del credito.

La coesistenza tra l’azione revocatoria e l’espropriazione ex art. 2929-bis c.c. offre al creditore una gamma articolata di strumenti: la revocatoria rimane lo strumento generale, soprattutto quando si contestano vendite o donazioni a terzi; l’art. 2929-bis c.c. opera invece come rimedio immediato contro atti di destinazione e segregazione, in presenza di un titolo esecutivo, concentrando l’attenzione sull’aspetto oggettivo del pregiudizio e alleggerendo gli oneri probatori sull’elemento soggettivo.

7.2. Fondo patrimoniale: costituzione e atti dispositivi dei beni in fondo

La costituzione di un fondo patrimoniale rappresenta un caso paradigmatico di atto potenzialmente pregiudizievole per i creditori, poiché determina la destinazione di determinati beni ai bisogni della famiglia, con contestuale limitazione delle azioni esecutive su tali beni per debiti estranei a tali bisogni. La giurisprudenza, ormai consolidata, ritiene che la costituzione del fondo patrimoniale sia soggetta ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sia se l’azione è proposta dal singolo creditore, sia se è proposta dal curatore del fallimento del costituente nell’ambito delle azioni revocatorie concorsuali.

La Corte di Cassazione ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale, effettuata dall’imprenditore successivamente fallito, può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa dei creditori per mezzo dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, purché sussistano l’eventus damni e il consilium fraudis del debitore. In particolare, l’atto di costituzione è idoneo a integrare l’eventus damni quando altera in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale, sottraendo beni che, in assenza del fondo, sarebbero aggredibili per qualunque debito, e rendendoli invece insensibili alle azioni esecutive per debiti estranei ai bisogni della famiglia.

Una recente sentenza della Cassazione, n. 28593 del 6 novembre 2024, si è occupata anche della distinta questione della revocabilità del fondo patrimoniale tra coniugi e dei successivi atti dispositivi dei beni conferiti nel fondo. La Corte ha precisato che l’azione revocatoria sull’atto di costituzione del fondo produce, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia del vincolo di destinazione e delle correlate limitazioni alle azioni esecutive, ma non travolge automaticamente i successivi atti di disposizione dei beni in favore di terzi, i quali restano autonomamente qualificabili come atti di disposizione suscettibili, se del caso, di propria revocatoria.

In altri termini, la revoca del fondo fa venir meno, nei confronti del creditore attore, soltanto il vincolo di destinazione, ripristinando la piena garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. sui beni; per incidere su eventuali vendite successive a terzi, l’azione revocatoria dovrà essere diretta contro tali specifici atti dispositivi, secondo la disciplina generale degli artt. 2901 e 2902 c.c. Questa ricostruzione conferma che l’oggetto tipico dell’azione revocatoria è sempre un “atto di disposizione del patrimonio”, nel senso di atto che determina la fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore o la sua sottrazione alla garanzia generica, mentre l’inefficacia relativa si dipana soltanto su atti successivi che dipendono dall’atto revocando.

7.3. Trust, vincoli di indisponibilità e revocatoria

Accanto al fondo patrimoniale, un ruolo crescente nella pratica hanno assunto i trust e, più in generale, gli strumenti di segregazione patrimoniale che prevedono l’intestazione di beni a un trustee o la costituzione di vincoli di indisponibilità a favore di determinati beneficiari.  In questi casi, la revocatoria ordinaria costituisce uno strumento idoneo a contestare la legittimità di tali atti rispetto ai creditori del disponente, soprattutto quando il trust o il vincolo siano stati istituiti in prossimità del sorgere del debito o dell’insorgere di difficoltà economiche.

La giurisprudenza ha qualificato la costituzione di un trust autodichiarato o la segregazione di beni in un trust familiare come atto di disposizione del patrimonio suscettibile di revocatoria, sia in via ordinaria, sia , ove ricorrano i presupposti , in via fallimentare, specie se l’effetto principale dell’atto è quello di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale generale dei creditori.La disciplina dell’art. 2929-bis c.c., peraltro, consente al creditore munito di titolo esecutivo di procedere direttamente alla esecuzione sui beni conferiti in trust o vincolati, senza preventiva revocatoria, quando l’atto di destinazione sia successivo al sorgere del credito; ciò non esclude, però, che la revocatoria resti esperibile, soprattutto quando si intenda contestare anche la validità dell’assetto negoziale o colpire una pluralità di atti collegati.

7.4. Revocatoria e crediti erariali: l’azione dell’Agenzia delle Entrate

Un ambito in cui la revocatoria ordinaria ha trovato vasta applicazione pratica è quello dei crediti erariali, con particolare riguardo all’azione promossa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di contribuenti che abbiano compiuto atti dispositivi pregiudizievoli dopo l’insorgere di significativi debiti fiscali.Anche in questo caso, il primo presupposto è l’esistenza del credito tributario, che la giurisprudenza riconosce in senso ampio, includendo non solo i crediti già iscritti a ruolo e muniti di titolo esecutivo, ma anche le mere ragioni di credito, purché sufficientemente determinate e collegate a rapporti o accertamenti tributari in corso.

L’Agenzia delle Entrate deve dimostrare, come qualunque creditore, l’eventus damni e gli elementi soggettivi richiesti dall’art. 2901 c.c., con la peculiarità che il pregiudizio può consistere nella sottrazione di beni che altrimenti sarebbero aggredibili tramite riscossione coattiva, e che la consapevolezza del debitore può essere desunta dalla conoscenza della propria posizione debitoria verso il fisco al momento dell’atto.Il ministero ha frequentemente agito in revocatoria contro donazioni, vendite a prezzo vile, costituzioni di fondi patrimoniali o trust realizzati immediatamente dopo accertamenti fiscali rilevanti, ottenendo in più casi l’inefficacia relativa di tali atti e la possibilità di procedere a pignoramento sui beni trasferiti.

In questo contesto, le regole generali sulla ripartizione dell’onere della prova e sulle presunzioni semplici assumono un ruolo cruciale: la natura pubblicistica del creditore non attenua la necessità di dimostrare i presupposti di fatto e di diritto dell’azione, ma la particolarità dell’accertamento tributario offre spesso elementi oggettivi, quali l’esistenza di avvisi di accertamento notificati prima dell’atto, che agevolano l’inferenza circa la consapevolezza del debitore e la malafede del terzo acquirente, soprattutto quando si tratti di soggetti a lui vicini.

8. Conclusione: sintesi sistematica dei presupposti di fatto e di diritto

L’analisi dei presupposti di fatto e di diritto dell’azione revocatoria ordinaria conferma la natura articolata e, al tempo stesso, rigorosa di questo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. Sul piano oggettivo, il legislatore richiede, in primo luogo, l’esistenza di un credito, inteso in senso ampio, tanto da ricomprendere crediti futuri, condizionati, non esigibili e persino mere ragioni di credito, purché idonee a fondare la qualità di creditore in giudizio. In secondo luogo, è necessario un atto di disposizione patrimoniale del debitore, idoneo a modificare la consistenza o la composizione del patrimonio, anche tramite la costituzione di garanzie, fondi patrimoniali, trust o vincoli di destinazione che riducano l’area di aggredibilità da parte dei creditori.

Elemento centrale è poi l’eventus damni, che non coincide con il danno effettivo ma con il pericolo attuale di pregiudizio per la garanzia patrimoniale, purché concreto e ragionevolmente prevedibile. Tale pregiudizio può consistere in una diminuzione quantitativa del patrimonio, come nella vendita dell’unico immobile, o in una trasformazione qualitativa peggiorativa, come nel conferimento di beni in fondo patrimoniale o in trust. La giurisprudenza, con la sentenza n. 23907/2019 e altri arresti, ha precisato che il creditore deve provare le modificazioni della garanzia patrimoniale, mentre il debitore, ove intenda contestare l’eventus damni, deve dimostrare che il patrimonio residuo è comunque sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.

Sul piano soggettivo, l’azione revocatoria si fonda sul consilium fraudis del debitore e, negli atti onerosi, sulla scientia damni o sulla partecipatio fraudis del terzo acquirente. Negli atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale, senza necessità di un intento specifico di nuocere; tale consapevolezza può essere provata anche per presunzioni, ricorrendo a indici come la sproporzione del prezzo, la prossimità temporale con l’insorgere dell’insolvenza, i vincoli familiari tra debitore e terzo.

Negli atti anteriori al credito, invece, la sentenza delle Sezioni Unite n. 1898/2025 ha segnato una svolta, chiarendo che è necessario il dolo specifico: l’atto deve essere stato preordinato in funzione del futuro sorgere dell’obbligazione, con l’intento di impedire o rendere più difficile l’esecuzione o il soddisfacimento del credito, e, negli atti onerosi, il terzo deve aver condiviso questo disegno.

Per gli atti a titolo gratuito, la disciplina è più severa nei confronti del terzo, il cui stato soggettivo è irrilevante: bastano l’eventus damni e la scientia fraudis del debitore, intesa come consapevolezza del pregiudizio causato ai creditori. In alcune ipotesi, soprattutto quando l’atto gratuito è successivo al credito e comporta una grave compromissione del patrimonio, la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente il solo eventus damni, ponendo l’accento sulla tutela prevalente del creditore rispetto al beneficiario gratuito.

L’onere della prova, in questo scenario, è ripartito secondo i criteri generali dell’art. 2697 c.c. e lascia al creditore un carico probatorio significativo: egli deve dimostrare credito, atto, pregiudizio e, di regola, gli elementi soggettivi; al debitore spetta la prova della sufficiente capienza del patrimonio residuo; al terzo quella della propria buona fede, ove voglia sottrarsi alla revocatoria in base alle norme che proteggono gli acquisti onerosi di buona fede anteriori alla trascrizione della domanda. La possibilità di fare largo uso di presunzioni semplici attenua, ma non elimina, la complessità probatoria dell’azione, che rimane un rimedio tecnicamente sofisticato e non facilmente esperibile.

Sul piano temporale, l’azione è soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c., con decorrenza, per gli atti soggetti a pubblicità, dal momento della trascrizione o annotazione, secondo l’interpretazione ormai prevalente coordinata con l’art. 2935 c.c. Sul piano degli effetti, l’azione revocatoria è di natura costitutiva, produce esclusivamente inefficacia relativa e non determina il rientro del bene nel patrimonio del debitore; il creditore può agire esecutivamente contro il terzo acquirente, beneficiando in molti casi di una posizione preferenziale rispetto ai creditori del terzo, ferma restando la tutela dei terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti a titolo oneroso prima della trascrizione della domanda.

Le applicazioni particolari esaminate , dalla vendita immobiliare in frode ai creditori alla costituzione di fondi patrimoniali e trust, fino all’azione dell’Agenzia delle Entrate e alle iniziative del curatore fallimentare , mostrano come l’azione revocatoria ordinaria sia al centro di un sistema complesso di strumenti di tutela del credito, nel quale essa convive con rimedi speciali quali la revocatoria fallimentare e l’espropriazione diretta ex art. 2929-bis c.c.

 
 
 

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