Contenuto dell'atto notorio e confessione stragiudiziale (Cass. civile, sez. II, 31/8/2022 n. 25646)
- paolonoceti
- 23 ott 2022
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Con Cassazione interviene sul tema dell'efficacia probatoria in giudizio dell'atto notorio, trattando, in particolare, l'idoenità dello stesso a contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile dal giudice ai sensi e per gli effetti delll'art. 2735 c. 1 c.c..
Con massima ufficiale la S.C. ha affermato che "l'atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all'attestazione dell'ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione, mentre, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, esso ha un'efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente, sicché l'atto notorio, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c.".
Nella parte motiva della pronuncia, la S.C. argomenta che "l'atto di notorietà designa la dichiarazione di scienza relativa a fatti che alcuni soggetti affermano essere notoriamente a conoscenza di una cerchia più o meno vasta di persone".
"L'efficacia probatoria di tale atto, fino a querela di falso" prosegue la S.C. "riguarda soltanto l'attestazione dell'ufficiale rogante di avere ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione. Viceversa, per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni, all'atto di notorietà viene attribuita un'efficacia meramente indiziaria (Cass. n. 29830/2011), salvo le ipotesi in cui la legge prevede diversamente. Al fine di snellire l'attività dei pubblici ufficiali competenti, già la 1. 4 gennaio 1968, n. 445 in materia di documentazione amministrativa aveva peraltro equiparato all'atto di notorietà una dichiarazione sostitutiva resa direttamente e sottoscritta dall'interessato. Era stata pertanto eliminata la fase di ricezione della dichiarazione da parte del pubblico ufficiale, chiamato ad autenticare la sottoscrizione dopo avere ammonito il dichiarante circa la responsabilità penali derivanti dal mendacio. In tema di prova civile, la confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all'altra parte, e, pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti, non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente: presuntivo od indiziario (Cass. n. 13212/2006; n. 6301/1992). Nell'atto di notorietà, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, la dichiarazione non è resa dall'interessato, né rileva a questo fine l'attestazione del notaio rogante "di avere dato lettura dell'atto ai richiedenti e agli attestati, che lo hanno approvato e sottoscritto, riconoscendolo conforme alla loro volontà". Tale attestazione riguarda il fatto che il pubblico ufficiale, su richiesta di certi soggetti, ha ricevuto le dichiarazioni. Essa non vale a trasformare la dichiarazione resa dagli attestanti in una dichiarazione propria del richiedente. L'atto notorio non può perciò contenere una confessione stragiudiziale , liberamente valutabile ex. art. 2735, comma 1, c.c., come invece si riconosce per la dichiarazione sostitutiva (Cass. n. 19708/2020; n. 27042/2011), perché, appunto, la dichiarazione non è resa dalla parte interessata, ma da un terzo".
Chi scrive ritene tale pronuncia piuttosto importante giacchè essa consente di comprendere la funzione, il limiti ed il modo di assunzione di tale mezzo di prova nell'ambito della fase istruttoria del giudizio.

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