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Ordinanza Cassazione Civile 7/11/22 n. 32750

  • paolonoceti
  • 21 dic 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Con la sentenza in rassegna, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del giudizio d'opposizione allo stato passivo ex art. 98 LF e dei suoi contenuti, precisando che in detto procedimento non è consentita l’introduzione di domande nuove e riconvenzionali argomentando al riguardo che il creditore, assunta la veste dell’opponente ha consumato ogni sua chance all’atto dell’insinuazione.

I principi affermati dai giudici di legittimità possono essere sintetizzati per punti come segue:

1) il procedimento di opposizione allo stato passivo non consente l’introduzione di domande nuove, finanche riconvenzionali (cfr. Cass. n. 3778 del 2019).

2) Il creditore, assunta la veste dell’opponente, non può proporre domande nuove, né una mera emendatio libelli, per aver consumato la sua chance all’atto dell’insinuazione. Conclusione, questa, già sancita da Cass. n. 6279 del 2022, benché limitatamente al divieto di domande nuove nel procedimento di opposizione allo stato passivo, ma le cui argomentazioni (in primis, la inutilizzabilità, in tale sede dei meccanismi ex art. 183 cod. proc. civ. e la impossibilità, per gli altri creditori già ammessi, di poter interloquire sulla stessa) possono agevolmente supportare la medesima soluzione anche con riguardo alla mera emendati libelli.

3) La ratio sottesa alla previsione di un procedimento così contratto, in cui giocano un rilievo sostanzialmente ultimativo gli atti introduttivi, che non consente ulteriori attività volte alla successiva definizione del thema decidendum e del thema probandum, che è radicalmente incompatibile con gli sviluppi scanditi dall’articolo 183 cod. proc. civ. e che è destinato a concludersi con un provvedimento assunto in forma di decreto, tale da esigere il minimo teorico del supporto motivazionale richiesto dalla Costituzione, è del tutto chiara: occorre che la decisione sulla opposizione allo stato passivo sia quanto più possibile semplificata e celere, senza che l’esigenza di celerità della decisione, sempre nel rispetto dell’art. 24 della Costituzione, possa essere pregiudicata da complicazioni procedurali non indispensabili.

4) Occorre, in altri termini, che lo stato passivo trovi al più presto una definitiva stabilità, la quale è condizione indispensabile perché il procedimento fallimentare possa attingere il suo esito, questo il senso del procedimento apprestato dal legislatore per la definizione delle opposizioni allo stato passivo.

Qualora si ammettesse la proposizione di domande nuove o anche di una mera emendatio libelli con l’opposizione allo stato passivo, la stessa utilità della precedente fase verrebbe ad esserne travolta, dal momento che il creditore, se non altro in relazione alla medesima «vicenda sostanziale» che ha dato causa al sorgere del credito insinuato, potrebbe mutare radicalmente il petitum o la causa petendi, oppure apportare mere maggiorazioni quantitative alla sua domanda, sebbene lasciandone inalterati i fatti costitutivi, costringendo il tribunale a rifare, in quella sede, lo scrutinio di fondatezza già effettuato (peraltro nel contraddittorio con gli altri richiedenti l’insinuazione ex art. 93 l.fall. insussistente, invece, nel giudizio di opposizione ex artt. 98-99 l.fall.) dal giudice delegato nella fase di verifica.

La Corte di Cassazione, nella parte motiva della pronuncia allegata, segnala anche le differenze che intercorrono tra il giudizio di opposizione allo stato passivo e l'emendato libelli consentita nel processo civile di cognizione, richiamando al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015 secondo la quale "è stata ammessa anche la modifica del petitum e/o della causa petendi della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia determinata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo (cfr., nello stesso senso, pure Cass. n. 13091 del 2018; Cass. n. 4322 del 2019; Cass. n. 31078 del 2019; Cass. n. 20898 del 2020; Cass. n. 4031 del 2021). Il criterio per distinguere le domande precisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazione con la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamente formulata. Le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa; al contrario, le domande nuove sono domande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass., SU, n. 22404 del 2018)"

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