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Ordinanza Cassazione n. 25935 del 2022 in tema di violazione delle distanze legali tra fabbricati

  • paolonoceti
  • 20 dic 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Con l'ordinanza allegata, la Corte di Cassazione torna a trattare la tematica della violazione delle distanze legali tra fabbricati e delle conseguenze che ciò comporta sotto il profilo del risarcimento del danno con particolare riguardo alla valutazione equitativa del giudice.

La pronuncia è particolarmente interessante anche perché nel respingere alcuni dei motivi di ricorso, ancora una volta tratta il tema processuale dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione rispetto alle argomentazioni difensive svolte nei precedenti gradi di giudizio.

Altrettanto interessanti e degne di nota sono infine le considerazioni in tema di ripartizione dell'onere della prova in giudizio tra danneggiante e danneggiato.

Di seguito, uno stralcio della motivazione.

La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura giuridica del bene leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (omissis).

In tema di violazione delle distanze tra le costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva occupazione di una servitù nel proprio fondo e quindi nella limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.

la lesione del diritto di proprietà conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il riconoscimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 codice civile, adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta.


 
 
 

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