top of page

Ordinanza Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Mantova in data 11-12/5/2022

  • paolonoceti
  • 5 giu 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Si torna sul tema dell’eredità giacente, di particolare interesse per il fatto che, chi scrive è spesso chiamato a svolgere le funzioni di Curatore.

Nel caso in esame, la pronuncia del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Mantova in data 11-12/5/2022 della quale si riporta il testo integrale è destinata a diventare un precedente significativo perché afferma in maniera netta il principio dell’improcedibilità delle azioni esecutive esperite dai creditori del de cuius nei confronti dell’eredità giacente su beni acquisiti all’attivo della Procedura.

Nel caso in esame, a quanto è dato comprendere dalla lettura del provvedimento, un creditore del de cuius aveva sottoposto a pignoramento un bene immobile acquisito all’attivo ereditario.

La Curatela si era opposta all’esecuzione deducendone l’improseguibilità per il divieto dell’instaurazione di procedure esecutive sui beni ereditari in quanto lesive del principio della liquidazione concorsuale.

Il Tribunale di Mantova accoglie l’opposizione dichiarando l’estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Nella parte motiva, a sostegno della decisione, il Tribunale argomenta che, stante il richiamo operato nell’art. 531 cc, deve procedersi ad un’applicazione analogica anche alla Curatela dell’Eredità Giacente, dell’art. 506 cc il quale prevede il divieto dell’instaurazione di procedure esecutive su beni ereditari quando sia in corso la liquidazione concorsuale.

Con la conseguenza che non è procedibile l’azione esecutiva individuale promossa da creditori del de cuius su beni acquisiti all’attivo dell’eredità giacente, perché lesiva di un divieto di legge seppure basato sull’interpretazione analogica delle norme regolatrici l’eredità beneficiata.

Non è dato sapere se l’ordinanza giudiziale in rassegna sia stata reclamata dal creditore pignorante e, per l’effetto, se vi sia stata una pronuncia confermativa ovvero di revoca della stessa.

La data della sua pubblicazione – 12/5/22 – è poi troppo recente per potere sapere se il principio di diritto in essa espresso abbia potuto trovare conferma in un giudizio di merito a contraddittorio pieno.

Quel che è certo è che essa, con argomentazione che lo scrivente condivide, risolve efficacemente un problema che molti curatori di eredità giacente si trovano spesso a dovere fronteggiare: quello della potenziale lesione della par condicio creditorum che si verifica allorchè, un creditore munito di titolo, sottopone a pignoramento un bene acquisito all’attivo notificando i relativi atti al Curatore quale legittimato passivo della pretesa.

Il provvedimento in rassegna, dichiarando non procedibile l’esecuzione forzata, dichiara illegittimo il pignoramento, facendo in ultima analisi prevalere il principio della liquidazione concorsuale dei beni relitti senza preferenze per alcuno.

Principio che, a ben vedere, costituisce il cardine di qualsivoglia procedura in tutto o in parte finalizzata al pagamento dei creditori, siano essi sociali, come nel caso del fallimento o delle altre procedure concorsuali, siano essi di una persona defunta, come nel caso delle eredità giacenti o delle eredità rilasciate ai creditori.

Avv. Paolo Noceti


 
 
 

Post recenti

Mostra tutti
Sentenza Cassazione n. 22105 del 31/7/2025

Con la sentenza n. 22105 del 31/7/2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione della prededucibilità dei crediti condominiali in sede di espropriazione immobiliare affermando

 
 
 

Commenti


bottom of page
Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni