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Sent. Cass. Civ. n. 34658 del 24/11/2022.

  • paolonoceti
  • 28 dic 2022
  • Tempo di lettura: 1 min

La Cassazione torna sull'art. 372 c.p.c. ribadendo il principio che nel giudizio di legittimità esso non ammette il deposito di altri documenti che non siano stati prodotti nemi precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Sul punto enuncia il seguente principio di diritto: "in tema di giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, è inammissibile l'allegazione alle memorie illustrative ex art. 378 e 380 bis-1 c.p.c. di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti."

La pronuncia in rassegna si segnala anche per la trattazione del cd. "diritto all'oblio" il quale consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato.

La tutela di tale diritto, afferma la Corte, va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicché nel caso di notizia pubblicata sul web, il med

esimo può trovare soddisfazione anche nella sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca (Sez. 1, n. 9147 del 19.5.2020).


 
 
 

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