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Sentenza Cassazione civile, sez. III, 22 Giugno 2023, n. 17965.

  • paolonoceti
  • 17 nov 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

Talvolta accade che in seguito all'accoglimento dell'inibitoria in secondo grado per effetto dell'istanza proposta da parte appellante, la parte appellata che nelle more aveva fruttuosamente radicato l'azione esecutiva, rinunci al pignoramento ovvero ne determini l'estizione.

Con la pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione afferma che ciò non è necessario.

Allochè intervenga il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) è certamente impedita la prosecuzione del processo esecuti


vo in corso ma gli effetti conservativi dello stesso parmangono non essendo obbligato, il creditore procedente, a rinunciare agli atti del processo.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in rassegna, attingendo ad un precedente orientamento già espresso da Cass. 22712/2022 n. 37558.

 
 
 

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