Sentenza Corte d'Appello di Genova, 13 Luglio 2022 in tema di contabilità condominiale
- paolonoceti
- 14 ago 2022
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La massima della Corte d'Appello di Genova riportata in allegato, si segnala per la disamina attenta e coerente degli obbligi dell'amministratore di condominio in tema di tenuta dei registri contabili obbligatori, per l'esame delle finalità di questi ultimi e per la qualificazione giuridica del rapporto tra condomino ed amministratore in funzione della loro tenuta.
In estrema sintesi, la sentenza afferma:
1) l'illegittimità del rifiuto dell'amministratore di consentire ai condomini di prendere visione dei registri obbligatori e della documentazione contabile dell'amministrazione essendo preciso diritto dei secondi di verificare la corretta gestione amministrativa da lui posta in essere;
2) che a tale fine l'amministratore condominiale è assimilabile ad un mandatario dei condomini il quale gestisce un patrimonio altrui;
3) che la documentazione condominiale è un bene di esclusiva pertinenza dei condomini mandanti, che l’amministratore detiene unicamente in funzione e per lo svolgimento delle sue funzioni, senza che sulla stessa possa vantare alcun diritto, tanto meno di ritenzione;
4) che il registro di contabilità condominiale è il documento volto a monitorare le disponibilità liquide del condominio e l'andamento della gestione, verificando periodicamente l'attivo e passivo del condominio con la conseguenza che la sua tenuta risponde a criteri di trasparenza gestionale, in quanto consente un continuo e diretto controllo (da parte dei condomini e degli aventi diritto) in tempo reale sia della situazione contabile, sia delle somme a disposizione del condominio direttamente al momento della consultazione;
5) che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1129, co. 12, n. 7) c.c. costituiscono gravi irregolarità, che giustificano la revoca dell’amministratore, tra l’altro, l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130 n. 7 c.c. relativamente ai tre registri obbligatori ivi menzionati anche se in detta materia è demandanta al giudicante una certa discrezionalità nel valutare le singole situazioni soggettive oggetto del suo scutinio come confermato dall’art. 1129, co. 11, c.c. il quale usa a tale fine il termine “può” .

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