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Sentenza n. 545/20 del 15/9/2020 la CTP di Torino

  • paolonoceti
  • 31 mag 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

In data odierna, abbiamo pubblicato due interessanti sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali di Torino e Milano in tema di dichiarazione di successione da prensentarsi da parte del Curatore dell’Eredità Giacente.

La sentenza n. 545/20 del 15/9/2020 la CTP di Torino, nell’accogliere il ricorso, parte dalla premessa secondo cui la Curatela non rientra, per ragioni sia oggettive che soggettive, tra i soggetti tenuti all’obbligo del pagamento dell’Imposta di Successione.

Partendo dalla disamina delle situazioni di fatto e giuridiche alle quali il DLGS 31/10/1990 n. 346 collega la debenza dell’imposta, i Giudici torinesi escludono che il Curatore dell’eredità giacente si trovi in una delle situazioni contemplate dal dettato normativo: i beni non vengono infatti trasferiti in capo alla Curatela, la quale li gestisce e li ammnistra provvisoriamente in attesa si presentino i chiamati ovvero si concluda l’actio interrogatoria; né la Procedura assurge al rango di erede, in senso lato ed in senso stretto.

Non è poi possibile collegare la debenza dell’imposta, prosegue la CTP di Torino, con la nozione di possesso dei beni ereditari da parte del Curatore giacchè quest’ultimo non esercita sui beni acquisiti all’attivo ereditario un “un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale” come previsto dall’art. 1140 comma 1 cod. civ., ma svolge unicamente, come già detto, un’attività di amministrazione del patrimonio ereditario per incarico affidatogli dal Tribunale e sotto il controllo diretto del Giudice Delegato delle Successoni.

Con motivazione che allo scrivente pare ampiamente condivisibile, con riguardo al Curatore ed alle funzioni da lui esercitate, la CTP di Torino conclude che mai potrà, sia in astratto che in concreto, ipotizzarsi quell’animus possessionis necessario a presupporre la volontà di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale: in altre parole, non può, il Curatore, esercitare poteri sui beni a nome proprio giacchè la sua attività di amministrazione si svolge nell’interesse altrui e cioè: dei chiamati all’eredità, qualora essi la accettino e dello Stato, in ultima istanza.

In estrema sintesi, la CTP di Torino esclude la debenza dell’imposta di successione da parte del Curatore, sulla base di un’attenta lettura delle disposizioni tributarie che disciplinano il tributo in esame e la comparazione delle stesse con le funzioni tipiche della Curatela.

La sentenza n. 604 del 14 febbraio 2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione n. 16 perviene alla stessa conclusione, ma sulla base di una motivazione differente.

Per ciò che è dato comprendere dalla lettura del fatto, anche in questo caso, come in altri, l'Ufficio, in seguito alla presentazione della dichiarazione di successione da parte della Curatela, ha liquidato l'imposta, chiedendone il pagamento direttamente al Curatore con la notifica di un avviso di liquidazione e delle sanzioni.

La CTP di Milano accoglie il ricorso, distinguendo nella parte motiva, tra l'obbligo della Curatela, normato dall'art. 28 TUS, di presentare la dichiarazione di successione ed il diverso profilo del pagamento del tributo il quale, secondo l'art. 36, compete unicamente agli eredi, al coerede che abbia accettato con beneficio di inventario ed al chiamato all'eredità che siano nel possesso dei beni ereditati.

Poichè il Curatore non figura nel novero di tali soggetti, secondo i Giudici milanesi, non è tenuto al pagamento del tributo "nè può essere chiamato in alcun modo a rispondere della imposta".

 
 
 

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