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Sugli obblighi del Curatore dell'eredità giacente allorchè l'eredità venga accettata

  • paolonoceti
  • 6 dic 2023
  • Tempo di lettura: 5 min

Pubblichamo una sentenza del 1995 del Tribunale di Genova la quale si distingue perchè effettua una lucida e molto netta ricognizione degli obblighi del Curatore dell'Eredità Giacente allorchè essa venga accettata dal chamato all'eredità che, con tale adempimento diventa erede.

La sentenza propende per una tesi molto netta, verrebbe quasi da dire, rigida, circa la situazione che si determina con l'accettazioe dell'eredità, giungendo addirittura ad affermare che il Curatore deve immediatamente immettere l'erede nel possesso dei beni ereditari senza dovere a tale fine affidarsi ad un provvedimento del Giudice delle Successioni.

Pur essendo, la sentenza che pubblichiamo, un indiscutibile punto di riferimento anche in considerazione della statura dei due giudici che, nei rispettivi ruoli di Presidente ed Estensore l'hanno redatta, vedremo con altra successiva pubblicazione che essa è stata criticata da autorevole dottrina sulla base di precisi spunti normativi.


TRIBUNALE DI GENOVA

Sentenza 5 gennaio 1995

Presidente Torti

Estensore Gandofo

Successione in genere - Eredità giacente - Curatore - Cessazione delle funzioni del·curatore

Il curatore dell'eredità giacente cessa dalle sue funzioni, di diritto, a seguito dell'accettazione

dell'eredità, e deve consegnare il compendio all'erede, senza che occorra un provvedimento

dell'autorità giudiziaria che a tanto lo obblighi con efficacia di titolo esecutivo

DESCRIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione in opposizione a precetto il curatore dell'eredità giacente, premesso:

che il decreto 24 aprile 1993 del Pretore di Genova, emesso in materia di volontaria giurisdizione, non costituiva titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per cui sullo stesso non poteva essere apposta la corrispondente formula; che in ogni caso la consegna del compendio ereditario allo stato non poteva essere effettuata, in pendenza del termine concesso dal Pretore ai coeredi per accettare, di una diffida alla consegna inviatagli da un altro coerede ed infine della sospensione di ogni e qualsiasi consegna disposta dal giudice delle successioni con suo provvedimento in data 6 settembre 1993: ciò premesso, chiedeva che fosse dicharata la nullità e/o l'inefficacia del precetto.

Radicatosi il contraddittorio, costituitasi la KKKKKKKKK all’udienza del 30 novembre 1993, sentito nelle more il Curatore dell’eredità giacente, che successivamente decedeva, l’opposta precisava le proprie conclusioni all'udienza del 10 maggio 1994 e la causa vemva nmessa al

Collegio per l'assegnazione a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. –

L'istituto dell'eredità giacente assicura la conservazione e l'amministrazione dei beni ereditari nel tempo intercorrente dall'apertura della successione all'accettazione.

La giacenza dell'eredità è esclusa dall'esistenza di un chiamato nel possesso dei beni ereditari, anche se quest'ultimo si disinteressa dell'amministrazione, potendosi al più applicare, in tale ipotesi, l'art. 486 cpv. c.c. .

Se il chiamato è nel possesso dei beni l'amministrazione è assicurata e non vi è alcuna ragione per reputare l'eredità giacente, che presuppone quindi un chiamato non possessore, fermo restando che questi può, ex art. 460 e.e., esercitare determinati poteri di amministrazione, se non viene, o finché non viene, nominato un curatore a norma dell'art 528 c.c. .

Tale essendo l'unica finalità dell'istituto, è evidente che l’eredità non è più giacente nel momento in cui il chiamato ha accettato.

Con l'accettazione l'erede acquista l'eredità, non più giacente per l'esistenza di un soggetto che deve provvedere all'amministrazione del patrimonio ereditario e a cui possono rivolgersi creditori e legatari.

Coerentemente l'art. 532 c.c. stabilisce che il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.

Si è ritenuto che la norma ha il significato di precisare che la situazione di giacenza permane anche se il chiamato, dopo la nomina del curatore, s'immette nel possesso dei beni ereditari, ed è per il resto superflua, essendo ovvio e conseguente alle finalità predette dell'istituto che l'accettazione escluda la giacenza e faccia cessare le funzioni del curatore .

La cessazione delle funzioni da parte del curatore è stata ancorata all'esistenza di un'accettazione valida·ed efficace (v. Pret. Roma 28 novembre 1975 in un caso di accettazione da parte dipersona giuridica, senza autorizzazione· governativa). ·

Non si tratta tuttavia di una sopravvivenza delle funzioni della curatela: anche in tale prospettiva l’eredità non è più giacente per effetto dell'accettazione (valida ed efficace), permane la situazione di giacenza perche·si esclude l'accettazione.

Non è ammissibile la contemporanea esistenza di due soggetti (il Curatore e l'accettante), entrambi amministratori di beni ereditari. Il curatore, verificata la validità e l'efficacia dell'accettazione deve immediatamente consegnare i beni ereditari.

A lui non compete né determinare le quote ereditarie (in caso di coeredi), né di predisporre progetti di distribuzione: neppure abbisogna di un’autorizzazione giudiziale per la consegna dei beni. Postulare una continuazione, anche parziale, del curatore nelle sue funziom significa negare che sia venuta nieno, per effetto dell'accettazione, la sìtuazione di giacenza dell'eredità, contrariamente al chiaro tenore letterale dell'art. 532 e.e. e alle finalità dell'istituto.

Il Curatore deve unicamente provvedere a consegnare i beni all’erede ovvero ad un adempimento conseguente alla cessazione delle sue funzioni, e, successivamente, a presentare il rendiconto della sua gestione all'erede (se non l'abbia già presentato nell'ipotesi dell’esaurimento della procedura prima dell’accettazione ex art. 529 c.c. ) ed a chiedere la liquidazione del compenso, se già non sia stato liquidato, per quanto testè detto (secondo Cass: 12 luglio 1991, n. 7731 l’accettazione dell’eredità e la conseguente chiusura del procedimento di eredità ·giacente nòn comportano la perdita del potere del Pretore di liquidare il compenso dovuto al Curatore).

Affermata la legittimazione dell’opponente, va risolta la seconda questione dibattuta dalle

parti, ovvero la configurabilita di un titolo esecutivo nel decreto con cùi il Pretore, in data 4 aprile 1993 autorizzava il Curatore a consegnare agli eredi accettanti il compendio ereditario, al netto degli oneri su di esso gravanti in dipendenza della procedura. ·

Si è detto che con l’accettazione l’eredità non è più giacente e che il curatore cessa di diritto dalle sue funzioni e deve consegnare il compendio all’erede, senza cioè che occorra un provvedimento dell’autorità giudiziari, non previsto dall’art. 532 c.c. .

Se titoli esecutivi sono ex art. 474 n. 1 c.p.c. oltre alle sentenze i provvedimenti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, è evidente che in base all’art. 532 c.c. non può a fortiori, invocarsi l’esistenza di un titolo esecutivo, in quanto nessun provvedimento del giudice è previso dalla norma da ultimo citata.

La KKKKKKKK ha insistito sull’esecuzione del decreto in rassegna in quanto lo ha ascritto agli artt. 52 e 53 disp. att. cpc ovvero all’art. 263 cpc.

Ora, gli articoli 52 e 52 richiamati prevedono che i decreti con cui vengono liquidati i compensi in favore dei custodi e degli altri ausiliari costituiscono titolo esecutivo.

E’ evidente che ciò riguarda solo la liquidazione del compenso per cui decreto 24 aprile 1993 costituirà titolo esecutivo limitatamente al capo b), in cui appunto viene liquidato il compenso del Curatore (che solo era legittimato a richiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva), ma non ovviamente per altre statuizioni, tra cui quella riguardante la consegna dei beni ereditari, in applicazione del chiaro disposto, prima menzionato, dell’art. 474 c.p.c. .

Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine all'art. 263 c.p.c.

A parte il fatto che l’art. 263 cpc presuppone sia un ordine del giudice, sia l’accettazione del conto, esso è titolo esecutivo limitatamente alle somme di danaro dovute in base al conto medesimo (obbligazioni di dare): nella specie la KKKKKKKKK vuole ottenere l’esecuzione forzata di una obbligazione di fare, con la consegna dei beni, per giunta esulante dal conto della gestione, costituito dall’insieme delle passività e delle attività prodottesi in corso di procedura.

Sotto quest’ultimo profilo, si rileva che l’art. 263 cpc riguarda il saldo, positivo o negativo, risultate dai rapporti dare-avere tra le parti: nella specie non vi è un saldo all’esito della compensazione di reciproche partite a credito ed a debito, ma obbligazioni verso distinti soggetti (il curatore per il suo onorario, gli stimatori per i rispettivi compensi, il cancelliere per l’ìnventario, l’Erario per il campione civile) obbligazioni che devono essere adempiute dall’erede una volta che per effetto dell’accettazione il curatore sia cessato dalle sue funzioni (e ciò indipendentemente dalla consegna dei beni ereditari per effetto della confusione dei patrimoni derivante dall’accettazione).

Consegue che le obbligazioni derivanti dalla gestione possono essere rapportate ad eventuali ricavi derivanti dalla gestione medesima e costituire insieme l’oggetto del conto, ma altresì che dal conto stesso esulano i beni ereditari (oggetto della gestione) e il loro valore eventualmente realizzato (se non come indicazione delle attività svolte in riferimento a detti beni, con appostazone delle spese inerenti).

In accoglimento dell’opposizione va pertanto dichiarata la nullità del precetto perché intimato nell’insussistenza di un titolo esecutivo che ne costituisce il fondamento a norma dell’art. 474 c.p.c. .

 
 
 

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