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Sull'individuazione del soggetto obbligato al pagamento del compenso del curatore di eredità giacente quando la procedura, aperta d'ufficio, sia priva di attivo ereditario e non vi sia accettazione.

  • paolonoceti
  • 21 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

Può capitare con una certa frequenza che l'eredità giacente venga chiusa dal Tribunale (che l'ha aperta su segnalazione d'ufficio) per mancanza di attivo ereditario: in tale caso si pone il tema dell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento del compenso del Curatore.

Secondo il consolidato orientamento della S.C. il curatore dell’eredità giacente nominato d’ufficio dal Tribunale (per esempio, su segnalazone dell'autorità di pubblica sicurezza), riveste la qualifica di ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. con la conseguenza che il suo compenso è soggetto alle norme del D.P.R. 115/2002 sulle spese di giustizia, e — in caso di incapienza dell’asse ereditario — esso deve essere liquidato dal Tribunale e posto come anticipazione a carico dell’Erario.

Tale principio, inzialmente affermato da Cass. SU 21/11/97 n. 11619 è stato fatto proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale 30/4/21 n. 83 la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3 del DPR 115/2002, nella parte in cui non prevedeva tra le spese anticipate dall’erario il compenso del curatore nominato d’ufficio quando la procedura si chiude con asse passivo, ha espressamente affermato che in tali casi “l’effettività del diritto all’onorario del curatore dell’eredità incapiente va individuato nell’anticipazione erariale”.

La Corte Costituzionale ha osservato:

- che “la previsione della nomina officiosa evidenzia che l’attività del curatore, lungi dall’esaurirsi nella dimensione privatistica del trapasso successorio, corrisponde all’interesse pubblico che questo si svolga in modo ordinato e senza dispersione di valore”;

- che “gli obblighi del curatore dell’eredità giacente, elencati dall’art. 529 cod. civ., descrivono un’attività molteplice, talora complessa (omissis)” svolta “sotto la vigilanza del giudice” dovendo egli “prestare giuramento davanti al giudice di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità”;

- che “per diritto vivente, il curatore dell’eredità giacente è un ausiliario del giudice – il quale – “su incarico e sotto la vigilanza del giudice, persegue gli obiettivi tipici della procedura giudiziale, rientrando quindi nella categoria aperta degli ausiliari, riferita dall’art. 68, 1° c. c.p.c. ad ogni persona che assiste il giudice perché idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo”;

- che “anche dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 – che all’art. 3, comma 1, lettera n), definisce l’ausiliario come qualunque soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge, la giurisprudenza di legittimità annovera il curatore dell’eredità giacente tra gli ausiliari del giudice (Cass., ord. 2/9/2020, n. 18239, ed ord. 5/5/2009, n. 10328)”;

- che “ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DPR n. 115/2002, l’onorario spetta «[a]gli ausiliari del magistrato», insieme alle indennità di viaggio e di soggiorno, alle spese di viaggio e al rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico (di talchè ndr.) per la sua portata generale, questa disposizione concerne tutti gli ausiliari del magistrato, quindi anche il curatore dell’eredità giacente, che, come si è visto, per diritto vivente, fa parte di tale categoria”;

- che nella giacenza “attivata d’ufficio, non accettata dal chiamato e rivelatasi incapiente, l’onorario del Curatore non può essere imputato ad alcuno” con la conseguenza che “l’omessa previsione dell’anticipazione erariale determina un’irragionevole disparità di trattamento in danno del curatore dell’eredità giacente ed evidenzia un’irragionevolezza intrinseca della norma in rapporto alla sua stessa finalità: tutto ciò integra una lesione del parametro di cui all’art. 3 Cost.”;

- che “attesa la distinzione tra «prenotazione a debito» e «anticipazione» sancita dalle lettere s) e t) del c. 1 dell’art. 3 del DPR n. 115/2002, l’una definita come «l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero», l’altra come «il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile», lo strumento necessario a garantire l’effettività del diritto all’onorario del curatore dell’eredità incapiente va individuato nell’anticipazione erariale, al pari di quanto deciso con la sentenza n. 174 del 2006 per il curatore del fallimento senza attivo”.

Sulla base di tali principi, la Corte Costituzionale ha così dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, c. 3, del DPR n. 115/2002, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall’erario» l’onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario”.

L’esito della dichiarazione additiva di incostituzionalità è che l’art. 148 D.P.R. 115/2002 ora prevede che il compenso del curatore nominato d’ufficio, quando la procedura si chiude senza accettazione e l’asse è incapiente, è anticipato dall’Erario sulla base del meccanismo dell’art. 83 D.P.R. 115/2002 prevedente la previa liquidazione giudiziale con decreto contenente l’ordine di pagamento a carico dell’Erario.



 
 
 

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