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Sulla collocazione nello stato passivo dell'eredità giacente degli oneri condominiali maturati dopo l'apertura della procedura nel caso di presenza di bene immobile nell'attivo ereditario

  • paolonoceti
  • 16 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

Può capitale che nell'attivo di un'eredità giacente vi siano uno o più beni immobili i quali per effetto della presentazione della dichiarazione di successione da parte del Curatore e della successiva volturazione a catasto in favore della stessa eredità giacente - inteso come soggetto autonomo, munito di proprio codice fiscale - generino in corso di procedura delle spese le quali a senconda dei casi possono essere di amministrazione ordinaria ovvero straordinaria.

Basti pensare con riferimento alla seconda ipotesi a ciò che accade allorchè l'assemblea condominiale deliberi la ristrutturazione di parti comuni, ripartendo i conseguenti oneri di spesa tra tutti i condomini tra i quali, per l'apppunto, con riferimento a quel determinato immobile acqusito all'attivo ereditario, la Curatela.

In casi di questo tipo si tratta di verificare - ed è questo il tema che affrontiamo oggi - come debbano essere collocati nel passivo ereditario detti oneri allochè il Curatore debba formare uno stato di graduazione dei crediti da pagare con l'attivo che, per effetto dello svolgimento della sua attività, ha potuto ricostruire.

Al riguardo, occorre premettere che, con riferimento al tema specifico dell'eredità giacente non si trovano sulla predetta tematica precedenti giurprudenziali: le sentenze della Corte di Cassazione e dei Tribunali di Merito attingono generalmente all'esatta collocazione di tali oneri nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali.

In tale situazione, ad avviso di chi scrive, la questione non può che essere affrontata facendo riferimento ai principi generali del sistema.

La norma di riferimento è l’art. 530 c.c. la quale subordina il pagamento dei debiti ereditari da parte del Curatore a due condizioni specifiche e necessarie:

1) la previa autorizzazione del Giudice Delegato delle Successioni e

2) l’osservanza dello stato di graduazione dei crediti secondo le norme degli artt. 498 e ss. dettate dal codice civile per le eredità beneficiate.

In tale secondo caso per principio consolidato devono essere pagate, dapprima le spese della curatela e, successivamente, gli altri crediti secondo le previsione codicistiche della graduazione (ipoteche, privilegi di vario tipo, chirografi ecc.)

Occorre pertanto chiedersi che cosa rientri nella nozione di “spese della curatela” da pagarsi più che in prededuzione, prima di tutte le altre.

Secondo il mio parere rientrano in tale nozione tutti gli esborsi necessari per la conservazione e la liquidazione del patrimonio ereditario i quali spaziano dalle imposte/tributi sull’attivo, agli oneri dei professionisti che intervengono nella procedura (Curatore, Cancelliere, commercialista, un geometra che dovesse mettere in atto una pratica di regolarizzazione di un immobile ecc.) ad esborsi di altro tipo come, per l'appunto, gli oneri condominiali di un immobile già del de cuius ed acquisito al patrimonio ereditario per effetto dell’apertura della giacenza.

Non può dubitarsi che la nuova situazione possessoria determinatasi con l’apertura della giacenza per effetto della quale il bene è nel possesso del Curatore che ne ha le chiavi e, a fortiori, quella rafforzata derivante dal fatto che con la dichiarazione di successione il Curatore voltura formalmente il fabbricato all’eredità giacente la quale ne risulterà l’intestataria negli stessi pubblici registri immobiliari, comporti ipso facto che il Curatore sia soggetto obbligato al pagamento delle spese maturate per l'amministrazione e conservazione del fabbricato.

Sappiamo che secondo l’art. 529 c.c. il curatore, tra le altre cose, è tenuto: ad "esercitare e promuovere le ragioni dell’eredità, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima" e "ad amministrarla". E sappiamo altresì che, in linea generale, la curatela è un autonomo centro di imputazione di interessi giuridici potendo sia promuovere giudizi aventi la funzione di conservare il patrimonio relitto, sia essere evocata in giudizio da terzi. La stessa attribuzione alla Curatela di un codice fiscale specifico, ne è la prova definitiva.

Ebbene, in tale quadro complessivo, se nell’attivo ereditario vi è un immobile, gli oneri ordinari o straordinari che esso genera dalla data di apertura della giacenza, a mio avviso rientrano nella nozione di “spese della curatela” perché si tratta di esborsi volti proprio a soddisfare quella esigenza di conservazione ed amministrazione del patrimonio cui è tenuto ex lege il Curatore.

E’ vero, come si dice spesso correttamente che l’eredità giacente non è un fallimento; ma è altrettanto vero che, per quanto si è detto prima, è un istituto in cui vi è una separazione patrimoniale che pone da una parte gli oneri di funzionamento della procedura (tra i quali, qualora vi sia un immobile, quelli condominiali) e, dall’altra, tutti gli altri crediti che, qualora vi sia attivo, devono essere pagati tenendo conto della loro natura e delle cause di prelazione.

Per l’eredità giacente non parlerei, pertanto, di prededuzione in senso tecnico in quanto trattasi di espressione normativamente prevista per le sole procedure concorsuali; parlerei invece di spese della curatela funzionali all’amministrazione e conservazione del bene (o comunque dell'attivo ereditario) le quali devono essere autorizzate dal GD ed hanno precedenza legale (o soddisfazione prioritaria) nel pagamento rispetto ai crediti ereditari anteriori nel senso che esse vengono soddisfatte prima della distribuzione ai creditori concorrenti.

 


 
 
 

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